Art. 27 Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa ed e' inserita dopo la lettera m) la seguente: "m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;"; b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58"; c) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;"; d) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;"; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, comma 7, del medesimo TUB"; f) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per la lettera h)"; g) all'articolo 56, comma 2, le parole: "lettera m)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere m) e m-bis)".
Note all'art. 27: - Si riporta il testo degli artt. 11, 40 e 56 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O., cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono: a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di pagamento; d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM); e) le societa' di gestione del risparmio (SGR); f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) (soppressa); m) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del TUB; m-bis) 'le societa' fiduciarie di cui all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero»; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi': a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'art. 199 del decreto legislativo 24 febbraio 19998, n. 58; b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) 3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita' finanziaria si intendono: a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 31 del TUF; b) gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g); c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'art. 128-quater, comma 7, del medesimo TUB; 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'art. 36, comma 4. 6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.» «Art. 40 (Dati aggregati). - 1. Gli intermediari finanziari indicati nell'art. 11, comma 1, fatta eccezione per la lettera h), e comma 2, lettera a), e le societa' di revisione indicate nell'art. 13, comma 1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operativita', al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. 2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalita' con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente art. anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.» «Art. 56 (Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno). - 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 37, commi 7 e 8, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'art. 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), e delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a). 2. L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'art. 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 145 del TUB. 4. Per gli intermediari finanziari di cui all'art. 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle societa' di revisione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 195 del TUF.