Art. 27. (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 9, dopo la parola: "salvo" sono inserite le seguenti: "un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo"; b) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: "9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento". 3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: "di segretario generale del Ministero della difesa" sono aggiunte le seguenti: "o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali". 4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennita' fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate. 5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 16, comma 1, lettera b), la parola: "maggiore," e' soppressa; b) all'articolo 18, il comma 3 e' abrogato; c) all'articolo 31, il comma 9 e' abrogato; d) alla tabella n. 1, alla riga denominata "Capitano": 1) in corrispondenza della colonna 3, denominata "Forma di avanzamento al grado superiore", la parola: "scelta" e' soppressa; 2) in corrispondenza della colonna 4, denominata "Inserimento aliquota valutazione a scelta", la cifra: "6" e' soppressa; 3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad anzianita'", la cifra: "9" e' sostituita dalla seguente: "7"; 4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni a scelta al grado superiore", la cifra: "52" e' soppressa; e) alla tabella n. 2, alla riga denominata "Capitano": 1) in corrispondenza della colonna 3, denominata "Forma di avanzamento al grado superiore", la parola: "scelta" e' soppressa; 2) in corrispondenza della colonna 4, denominata "Inserimento aliquota valutazione a scelta", la cifra: "9" e' soppressa; 3) in corrispondenza della colonna 5, denominata "Promozione ad anzianita'", la cifra: "12" e' sostituita dalla seguente: "10"; 4) in corrispondenza della colonna 8, denominata "Promozioni a scelta al grado superiore", la cifra: "49" e' soppressa. 6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 7. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 10 gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attivita' addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito. 8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di ulteriori due mesi. 9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 27: - Il testo dell'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), e' il seguente: «91. Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilita' previsto dall'art. 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.». - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 65 (Aspettativa per riduzione quadri. Disposizioni varie). - 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, le parole "della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano, se generale.". 2. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed". 3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole "ai colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai tenenti colonnelli ed". 3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda. 4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma 4 dell'art. 37 e' attribuita una speciale indennita' commisurata a quella definita per le massime cariche della Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza Armata. 6. All'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1952, n. 989, alle parole "muniti del brevetto di pilota militare" sono aggiunte le seguenti: "o del brevetto di navigatore militare" ed alle parole "come ufficiali piloti" sono aggiunte le seguenti: "o come ufficiali navigatori". 7. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente: "1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della Difesa". 8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito. 9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unita' internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza Armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. 9-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento. 10. Sono considerati in soprannumero agli organici gli ufficiali che ricoprano le cariche di Ministri o di Sottosegretario di Stato o che siano distaccati presso Forze di Polizia ad ordinamento militare ovvero impiegati per esigenze di altre Amministrazioni dello Stato, nonche' il personale di cui all'art. 4 del regio decreto 15 settembre 1897, n. 421, ed all'art. 15 del regio decreto 16 giugno 1932, n. 840, e successive modificazioni ed integrazioni. 11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1° luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 12. Le funzioni di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e 95 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, possono essere espletate anche dai Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto che abbiano maturato almeno tre anni di anzianita' di grado. 13. Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli della Marina militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. Per il Corpo delle Capitanerie di porto le determinazioni ministeriali sono adottate d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza Armata, gli ufficiali dei Corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze secondo le procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. 14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.». - Il testo dell'art. 7, secondo comma della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, numero 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.». - Il testo dell'art. 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di Finanza), e' il seguente: «2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere.». - Il testo dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 16 (Generalita'). - 1. Il direttore generale della direzione generale del personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi: a) (omissis); b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;». - Il testo dell'art. 18, del citato decreto legislativo n. 298 del 2000, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 18 (Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'art. 17 del presente decreto; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del comma 2; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. 3. (Abrogato). 4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.». - Il testo dell'art. 31, del citato decreto legislativo n. 298 del 2000, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 31 (Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento). - 1. Il grado di generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1997. Il relativo quadro di avanzamento e' formato, su proposta del Comandante generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore: a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero gia' fissato dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427. 3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1° gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto. 4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di Corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: 2001: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1998; 2002: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1999; 2003: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000; b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 1° gennaio 1998 ed anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991; 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianita' 1998 ed i generali di brigata con anzianita' 1999 aventi anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 1° gennaio 1992; 2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000; 2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 2000; c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1996; 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1997; 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1998; 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1999; 2005: i colonnelli gia' valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000; 2006: i colonnelli gia' valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000; 2007: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002; 2008: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002; d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno: 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995; 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere: nella prima delle aliquote di cui all'art. 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi; nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al presente decreto; nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto; e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000. 5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita': a) a Generale di Corpo d'armata: 3 per l'anno 2001; 2 per l'anno 2002; 3 per l'anno 2003; 3 per l'anno 2004; 5 per l'anno 2005; b) a Generale di divisione: 3 per l'anno 2001; 4 per l'anno 2002; 4 per l'anno 2003; c) a Generale di brigata: 8 per gli anni 2001, 2003; 7 per gli anni 2002, 2004; d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle l'aliquote di cui all'art. 18, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali al grado di Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento. 7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado. 8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianita' di grado da Maggiore 1° gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado. 9. (Abrogato). 10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27. 11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo. 12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 sostituendo alle parole: "di gruppo" le parole: " di reparto territoriale". 13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale: a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando; b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito e' riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12. 14. Sino all'anno 2016 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.». - La tabella n. 1, del citato decreto legislativo, n. 298 del 2000, come modificata dalla presente legge, e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico - La tabella n. 2, del citato decreto legislativo, n. 298 del 2000, come modificata dalla presente legge, e' la seguente: Parte di provvedimento in formato grafico