Art. 27 
 
  Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale 
 
                    (art. 29, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla  normativa
vigente, e' redatto secondo le norme  tecniche  che  disciplinano  la
materia ed e'  predisposto  contestualmente  al  progetto  definitivo
sulla base dei risultati della fase di  selezione  preliminare  dello
studio di impatto ambientale, nonche' dei dati e  delle  informazioni
raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con  riferimento  alle
cave e alle discariche. 
    2. Lo studio di  fattibilita'  ambientale,  tenendo  conto  delle
elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica
le  analisi  sviluppate  nella  fase  di   redazione   del   progetto
preliminare, ed analizza e determina  le  misure  atte  a  ridurre  o
compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla  salute,
ed  a  riqualificare  e   migliorare   la   qualita'   ambientale   e
paesaggistica del contesto territoriale  avuto  riguardo  agli  esiti
delle   indagini   tecniche,   alle   caratteristiche   dell'ambiente
interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio,  alla
natura  delle  attivita'  e  lavorazioni  necessarie   all'esecuzione
dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle  aree  interessate.
Esso contiene tutte le  informazioni  necessarie  al  rilascio  delle
prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.