Art. 27. 
 
                      (Anagrafe degli studenti) 
 
  1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse. 
 
 
          Note all'articolo 27: 
              - Il  testo  del  comma  1,  dell'articolo  1-bis,  del
          decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105  (Disposizioni  urgenti
          per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
          di abilitazione all'esercizio di attivita'  professionali),
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          luglio 2003, n. 170 e' il seguente: 
              «Art. 1-bis. - 1. Per i fini  di  cui  all'articolo  1,
          presso il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca e' istituita, entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e
          comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  l'Anagrafe  nazionale  degli  studenti   e   dei
          laureati  delle  universita',  avente,  in  particolare,  i
          seguenti obiettivi: 
              a) valutare l'efficacia  e  l'efficienza  dei  processi
          formativi  attraverso  il  monitoraggio  tempestivo   delle
          carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; 
              b) promuovere la mobilita' nazionale  e  internazionale
          degli  studenti  agevolando  le   procedure   connesse   ai
          riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; 
              c)  fornire  elementi  di  orientamento   alle   scelte
          attraverso un quadro informativo sugli esiti  occupazionali
          dei  laureati  e  sui  fabbisogni  formativi  del   sistema
          produttivo e dei servizi; 
              d) individuare idonei interventi di incentivazione  per
          sollecitare la  domanda  e  lo  sviluppo  di  servizi  agli
          studenti,  avendo  come  riferimento  specifiche   esigenze
          disciplinari e territoriali, nonche' le  diverse  tipologie
          di studenti in ragione del  loro  impegno  temporale  negli
          studi; 
              e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta
          formativa   del   sistema   nazionale   delle   istituzioni
          universitarie; 
              f) monitorare e sostenere le  esperienze  formative  in
          ambito lavorativo degli studenti iscritti,  anche  ai  fini
          del riconoscimento dei periodi di alternanza  studio-lavoro
          come crediti formativi.»