Art. 27 Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»; c) all'articolo 351: 1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»; d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»; e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile». 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.