Art. 27 
 
                        Dismissioni immobili 
 
    1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'
inserito il seguente articolo: 
 
                            "Art. 33 bis 
 
    Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici 
 
  1. Per la valorizzazione, trasformazione,  gestione  e  alienazione
del  patrimonio  immobiliare  pubblico  di  proprieta'  dei   Comuni,
Province, Citta' metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti  vigilati
dagli stessi, nonche' dei diritti reali relativi  ai  beni  immobili,
anche demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del demanio promuove, anche ai sensi della presente legge, iniziative
idonee per la costituzione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari. 
  2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative  di  cui
al presente articolo e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed  e'
preceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili
soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e
nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle
Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede
alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo
14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei
termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la
procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,
i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva
all'avvio dell'iniziative. In caso di  mancata  espressione  entro  i
termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile. 
  3. Qualora le iniziative di  cui  al  presente  articolo  prevedano
forme societarie, ad esse partecipano  i  soggetti  apportanti  e  il
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che
aderisce anche  nel  caso  in  cui  non  vi  siano  inclusi  beni  di
proprieta' dello Stato in qualita' di  finanziatore  e  di  struttura
tecnica di supporto.  L'Agenzia  del  demanio  individua,  attraverso
procedure  di  evidenza  pubblica,  gli  eventuali  soggetti  privati
partecipanti. La stessa Agenzia, per lo svolgimento  delle  attivita'
relative all'attuazione del  presente  articolo,  puo'  avvalersi  di
soggetti specializzati nel settore, individuati tramite procedure  ad
evidenza pubblica o di altri soggetti pubblici. Lo svolgimento  delle
attivita' di cui al presente comma dovra' avvenire nel  limite  delle
risorse finanziarie disponibili. Le iniziative  realizzate  in  forma
societaria sono soggette al controllo della  Corte  dei  Conti  sulla
gestione finanziaria, con  le  modalita'  previste  dall'articolo  12
della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
  4. I rapporti tra il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla
legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i
doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto
deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri
di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione
delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti
partecipanti. 
  5. Il trasferimento alle societa' o l'inclusione  nelle  iniziative
concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti
reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle
iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di
societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina
prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi
comuni di investimento immobiliare. 
  6. L'investimento nelle iniziative avviate ai  sensi  del  presente
articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo
2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti: 
  "1. Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti
locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei
predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio
di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di
proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel
relativo territorio. 
  2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano  ne   determina   la
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo
il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i
quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la
predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del
consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di
deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione
pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le
destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplinano  l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del
consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento
urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate
per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta
normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale
verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione
sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i
predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma  3
e  all'articolo  3  della  direttiva  2001/42/CE  e   del   comma   4
dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"." 
  2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351 convertito, con modificazioni dalla legge 23  novembre  2001,  n.
410, e' aggiunto il seguente articolo: 
 
                             "Art. 3 ter 
 
         Processo di valorizzazione degli immobili pubblici 
 
  1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province,  Regioni
e dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del  presente  articolo,
si  ispira  ai  principi   di   cooperazione   istituzionale   e   di
copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e
accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di
sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle
procedure di pianificazione del territorio. 
  2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonche'
per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla
coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i
comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno
o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di
valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la
rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,
della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche
statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,
nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui
al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali
programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu'
Enti  territoriali,  il  potere   d'impulso   puo'   essere   assunto
dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari
di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello
Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere
d'impulso e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Agenzia del  demanio,  concordando  le  modalita'  di
attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore. 
  3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione  e
adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di
leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai
programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le
Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle
tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei
predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di
valorizzazione di cui al presente articolo. 
  4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo  il
Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le
strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati
possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con
particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla
valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno
oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di
valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura
unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui
all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5.  I  programmi  unitari  di  valorizzazione   territoriale   sono
finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei
limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un
processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza
con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione
economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e
sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di
interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare
le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative
all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione
territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia'  inseriti
in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato
al comma 5 bis dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  28  maggio
2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati  e  quelli
per i quali, alla data di entrata in  vigore  della  presente  norma,
risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a  meno
che  i  soggetti   sottoscrittori   concordino   congiuntamente   per
l'applicazione della presente disciplina. 
  6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti  territoriali
e urbanistici per dare attuazione ai programmi di  valorizzazione  di
cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo
di governo preposto, promuove la  sottoscrizione  di  un  accordo  di
programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di
regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del
territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di
pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in
qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono
interessati all'attuazione del programma. 
  7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui al  comma  6,  puo'
essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una
quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli
immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a
richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche
come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.
Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano
oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione
comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non
superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative
leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla
riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il
locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del
titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione
di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato
alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del
procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da  138  a
150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I  suddetti
importi sono versati all'Ente territoriale  direttamente  al  momento
dell'alienazione degli immobili valorizzati. 
  8. L'accordo deve essere concluso entro il  termine  perentorio  di
120 giorni dalla  data  della  sua  promozione.  Le  Regioni  possono
disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del
predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere
approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e
delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si
impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle
modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione
di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di
definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso
entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere
entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di
adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle
Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione
territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,
integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di
adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del
procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica
dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove
ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma
2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380. 
  9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e  i  comuni,
ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'
accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la
formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,
identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni
immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e
attuativa del programma stesso. 
  10. Gli organi periferici dello Stato,  preposti  alla  valutazione
delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,
architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito
dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale
espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di
programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'
avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture
centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei
pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per
l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.
Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la
tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza. 
  11. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'  possibile
avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del
decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui
all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di
fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di
valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in
cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'
provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata. 
  12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso del  comma  2,
per la valorizzazione  degli  immobili  in  uso  al  Ministero  della
difesa, lo stesso Ministro, previa intesa  con  il  Presidente  della
Giunta regionale o il Presidente della  Provincia,  nonche'  con  gli
Organi di governo  dei  comuni  provvede  alla  individuazione  delle
ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,  in
coerenza  con  quanto  previsto  dagli   strumenti   territoriali   e
urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere  oggetto  di
riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  A
tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di
cui al presente articolo. 
  13. Per garantire la conservazione, il  recupero  e  il  riutilizzo
degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di
difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con
l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello
strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo
3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  L'utilizzo  deve
avvenire nel rispetto delle volumetrie  esistenti,  anche  attraverso
interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno
2001,  n.  380  e  delle  relative   leggi   regionali   e   possono,
eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione.  Oltre
alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis,
e' rimessa  al  Comune,  per  la  durata  della  concessione  stessa,
un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il  concessionario,
ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei  luoghi  al
termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito  degli
interventi previsti per la concessione dell'immobile  possono  essere
concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale  esecuzione  di
opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali  usi
pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle
licenze di esercizio  delle  attivita'  previste  e  delle  eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.". 
  3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono  inserite  le  seguenti
parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati," 
  All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti "ai sensi  del
presente articolo" 
  All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e'
aggiunto il seguente capoverso: "Il prezzo dei  terreni  da  porre  a
base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al  presente  comma  e'
determinato sulla base di valori agricoli medi di  cui  al  D.P.R.  8
giugno 2001, n. 327." 
  All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti ", anche su  richiesta
dei soggetti interessati" 
  All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  le
parole "aventi destinazione agricola" sono  sostituite  "a  vocazione
agricola e agricoli" 
  4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
le parole "c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,
qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle
predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),
adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle
amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne
assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal  1°  gennaio
2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato
dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito
un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di
immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le
predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero
dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le
risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il
pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti: 
    "c) rilascia alle predette amministrazioni  il  nulla  osta  alla
stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in
scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo
ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni
senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,
fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli
interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i
contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di
locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la
custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime
amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del
demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta
sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla
stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di
registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle
Entrate.". 
  5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,
n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le  parole  "1  gennaio  2012"  sono  soppresse  e
sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013"; 
    b) al comma 7, primo periodo, dopo le  parole  "limiti  stabiliti
dalla  normativa  vigente,  "  sono  inserite  le  seguenti  "dandone
comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del
demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui
fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi
nel piano generale degli interventi." 
    c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  "manutenzione  ordinaria   e
straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono  inserite
le seguenti parole "puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di
strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri
a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello
0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
avvalersi". 
  6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggi
di cui al comma 442" sono soppresse. 
  7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396, le
parole "nonche' definire organicamente  il  piano  di  localizzazione
delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli
uffici  pubblici  anche  attraverso  il  conseguente   programma   di
riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse. 
  Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,
e' abrogato. 
  I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati. 
  Al comma 4 dell'articolo 3 del DPR  27  aprile  2006,  n.  204,  e'
soppressa la lettera h). 
  8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio  2010,
n. 85: sono soppresse le parole "In sede di  prima  applicazione  del
presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione  della  domanda
di trasferimento". 
  9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo  affollamento   degli   istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della
giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso
all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante
permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e
da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli
immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da
edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere
inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n.196.  Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono
effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del
demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'
generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico - contabile. 
  10. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della
giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,
individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere
gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi
istituti penitenziari e determina le opere da realizzare. 
  11. Il Ministero della giustizia affida a societa'  partecipata  al
100% dal Ministero del Tesoro, in qualita' di contraente generale, ai
sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice  degli  appalti
di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  compito  di
provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la
realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate
dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte
conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente. 
  12. Per l'approvazione degli interventi  volti  alla  realizzazione
delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni
degli strumenti urbanistici,  il  contraente  generale  previsto  dal
comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere
accordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. 
  13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure previste  dal
presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,
comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di
valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della
giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti
procedure: 
    a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono   effettuate   dal
Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto
tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del
Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11; 
    b)  la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di
dismissione e' decretata dal Ministero della giustizia, previo parere
di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto  della
valorizzazione dell'immobile medesimo; 
    c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i  beni
e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e
dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,
comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di
trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla
verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso
positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le
autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate
entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il
termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano
pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato
codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del
citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la
dismissione; 
    d) gli immobili da dismettere sono individuati  con  decreto  dal
Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano
a far parte del patrimonio disponibile dello Stato; 
    e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione   degli   immobili
individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti
urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo' convocare
una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali  e  delle
altre amministrazioni interessate; 
    f) i contratti di permuta  sono  approvati  dal  Ministero  della
giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute
esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero; 
    g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto  di  permuta,
esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  all'80  per
cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti
territoriali interessati alle valorizzazioni. 
  14. Gli oneri economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla
societa' indicata nel comma 3, in virtu' del presente  articolo  sono
posti a carico dei soggetti  che  risulteranno  cessionari  dei  beni
oggetto di valorizzazione e/o dismissione. 
  15. I soggetti di cui al comma 9, in  caso  di  immobili  di  nuova
realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di
finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme
di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di
opere non conformi alla proposta. 
  16. In considerazione della necessita' di procedere in via  urgente
all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi  11
e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal
loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi  sono
conclusi e approvati entro il  termine  di  trenta  giorni  dal  loro
avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici,  l'adesione  del  sindaco  deve  essere  ratificata  dal
consiglio   comunale   entro   quindici   giorni    dall'approvazione
dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque
ratificato. 
  17. E' fatto salvo quanto disposto dagli statuti  delle  Regioni  a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento
dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.