Art. 27 
 
 
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di  conto
                        di pagamento di base 
 
  1. All'articolo 12 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 7 e' soppresso; 
    b)  il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'Associazione
bancaria italiana, le  associazioni  dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio  Bancomat,
le imprese che gestiscono circuiti di  pagamento  e  le  associazioni
delle  imprese  maggiormente  significative   a   livello   nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro  i  tre  mesi
successivi, le regole generali per  assicurare  una  riduzione  delle
commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione  alle
transazioni effettuate mediante  carte  di  pagamento,  tenuto  conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza"; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal  seguente:  "Entro  i  sei  mesi
successivi all'applicazione delle  misure  di  cui  al  comma  9,  il
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, sentite la  Banca  d'Italia  e  l'Autorita'
garante della concorrenza e del  mercato,  valuta  l'efficacia  delle
misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata  definizione
e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca  d'Italia
e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato"; 
    d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione
di  efficacia  di  cui  al  comma  10,  l'applicazione  del  comma  7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In
caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge
12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel  caso  di  valutazione  non
positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo
34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata  dal  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10". 
  2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono  adeguati  entro  novanta  giorni  alle  disposizioni   di   cui
all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, introdotto dalla  legge  di  conversione  del  decreto  legge  6
dicembre 2011, n. 201. 
  3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sono
abrogati.