Art. 27 Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base 1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e' soppresso; b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza"; c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato"; d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10". 2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.