Art. 27 

 

				 
         Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione 
       generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici 

 
   1. La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a)
per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza  delle
condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte  B
e delle condizioni  2  e  7  della  parte  C  dell'allegato  n.  1  e
l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2". 
  2. Dopo la lettera f) del comma  1  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti: 
  " f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione
efficace delle frequenze radio; 
  f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che
potrebbero  avere  ripercussioni  sui   servizi   all'ingrosso   resi
disponibili ai concorrenti.". 
  3. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e),
f), f-bis)  ed  f-ter)  del  comma  1  puo'  essere  richiesta  prima
dell'inizio dell'attivita', ne' come  condizione  necessaria  per  la
stessa.". 
 
          Note all'art. 27: 
              Il  testo   dell'articolo   33   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art.    33.    Informazioni    richieste    ai    fini
          dell'autorizzazione generale, dei diritti di  uso  e  degli
          obblighi specifici. 
              1.  Ai   fini   dell'autorizzazione   generale,   della
          concessione dei diritti di  uso  o  dell'imposizione  degli
          obblighi specifici di cui  all'articolo  28,  comma  2,  il
          Ministero e l'Autorita' non possono imporre alle imprese di
          fornire alcuna informazione salvo  quelle  proporzionate  e
          oggettivamente giustificate: 
              a) per verificare, sistematicamente o  caso  per  caso,
          l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della  parte  A,  delle
          condizioni 2 e 6 della parte B e delle  condizioni  2  e  7
          della parte C  dell'allegato  n.  1  e  l'osservanza  degli
          obblighi indicati all'articolo 28, comma 2; 
              b) per verificare  caso  per  caso  l'osservanza  delle
          condizioni  indicate  all'allegato  n.  1,  a  seguito   di
          denuncia,  o  in  caso  di  verifica  avviata  di   propria
          iniziativa dal Ministero e dall'Autorita' nell'ambito delle
          rispettive competenze, o quando il Ministero o  l'Autorita'
          abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione
          non sia stata rispettata; 
              c) per predisporre procedure e valutare le richieste di
          concessione dei diritti di uso; 
              d) per pubblicare prospetti comparativi sulla  qualita'
          e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori; 
              e) per fini statistici specifici; 
              f)   per   consentire   all'Autorita'   di   effettuare
          un'analisi del mercato ai sensi delle disposizioni  di  cui
          ai Capi III e IV del presente Titolo. 
              f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente  e  garantire
          la gestione efficace delle frequenze radio; 
              f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e
          servizi che  potrebbero  avere  ripercussioni  sui  servizi
          all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti. 
              2. Nessuna delle informazioni di cui alle  lettere  a),
          b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma  1  puo'  essere
          richiesta  prima  dell'inizio  dell'attivita',   ne'   come
          condizione necessaria per la stessa. 
              3. Quando il Ministero o l'Autorita', nell'ambito delle
          rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese
          ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti  ad  informare
          queste ultime circa l'uso che intendono farne.".