Art. 27 
 
Riordino   della   disciplina   in   materia   di   riconversione   e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa 
 
  1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al  fine  di
sostenere  la  competitivita'  del  sistema   produttivo   nazionale,
l'attrazione  di  nuovi  investimenti  nonche'  la  salvaguardia  dei
livelli occupazionali nei casi di  situazioni  di  crisi  industriali
complesse  con  impatto  significativo  sulla  politica   industriale
nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta  Progetti  di
riconversione e  riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di
crisi industriale complessa, quelle che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata,   riguardano   specifici
territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
rilevanza nazionale derivante da: 
  una crisi di una o piu' imprese di grande o  media  dimensione  con
effetti sull'indotto; 
  una grave crisi di uno specifico settore  industriale  con  elevata
specializzazione nel territorio. 
  Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano
risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale. 
  2. I  Progetti  di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche  mediante
cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi  d'aiuto
disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti  produttivi
anche  a  carattere  innovativo,  la  riqualificazione   delle   aree
interessate, la formazione del capitale umano,  la  riconversione  di
aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento
energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente
funzionali agli interventi. 
  Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6,  e  8
della legge 15 maggio 1989, n.  181,  come  esteso  dall'articolo  73
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica  esclusivamente  per
l'attuazione  dei  progetti  di  riconversione   e   riqualificazione
industriale. 
  3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita' dell'iniziativa, i
Progetti  di  riconversione  e  riqualificazione   industriale   sono
adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano  gli
interventi  agevolativi,  l'attivita'  integrata  e   coordinata   di
amministrazioni  centrali,  regioni,  enti  locali  e  dei   soggetti
pubblici e privati, le modalita' di esecuzione degli interventi e  la
verifica dello stato di attuazione e del  rispetto  delle  condizioni
fissate.  Le  opere  e  gli  impianti  compresi   nel   Progetto   di
riconversione  e  riqualificazione  industriale  sono  dichiarati  di
pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 
  4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del Progetto
sono indette dal Ministero dello sviluppo economico  ai  sensi  degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma
la  vigente  normativa  in  materia  di  interventi  di  bonifica   e
risanamento ambientale dei siti contaminati. 
  5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli  investimenti  di  cui  al
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile,  nell'ambito  dei
progetti di cui al comma 1 in tutto il  territorio  nazionale,  fatte
salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina  comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi del  Progetto
di riconversione e riqualificazione industriale, il  Ministero  dello
sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui  attivita'
sono disciplinate mediante  apposita  convenzione  con  il  Ministero
dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri  derivanti   dalle   predette
convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate  all'apposita
sezione del fondo di cui all'articolo  23,  comma  2  utilizzate  per
l'attuazione degli accordi di cui al presente  articolo,  nel  limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
  7. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure  volte
a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  decreto  di  natura   non
regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  disciplina  le  modalita'   di
individuazione delle situazioni  di  crisi  industriale  complessa  e
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione  e  riqualificazione  industriale.  Il  Ministro  dello
sviluppo economico impartisce le opportune direttive  all'Agenzia  di
cui al comma 6, prevedendo la priorita' di accesso agli interventi di
propria competenza. 
  9. All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui  ai
commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di
cui al comma 6,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma  3  e,
relativamente agli interventi agevolativi,  a  valere  sulle  risorse
stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora  non
disponibili, sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 2. Le  attivita'
del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni  territoriali
partecipanti nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi  di  cui
all'articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto  delle
somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare
eventuali domande oggetto di istruttoria  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto-legge,  affluiscono  all'entrata   del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo  con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta  del
Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   per   la
successiva assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.