Art. 27. Nelle opere anonime o pseudonime, fuori del caso previsto nel capoverso dell'art. 8, la durata dei diritti di utilizzazione economica e' di cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa e' stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si e' rivelato o la rivelazione e' fatta dalle persone indicate dall'art. 23 o da persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite dall'articolo seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.