Art. 27. 
 
  Nelle opere anonime o  pseudonime,  fuori  del  caso  previsto  nel
capoverso  dell'art.  8,  la  durata  dei  diritti  di  utilizzazione
economica e' di cinquant'anni a partire  dalla  prima  pubblicazione,
qualunque sia la forma nella quale essa e' stata effettuata. 
 
  Se prima della scadenza di detto termine l'autore si e' rivelato  o
la rivelazione e' fatta dalle persone  indicate  dall'art.  23  o  da
persone autorizzate dall'autore, nelle forme stabilite  dall'articolo
seguente, si applica il termine di durata determinato nell'art. 25.