(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 27)
                 Art. 27. (Art. 13 del Testo Unico) 
                          RETRO DEI SEGNALI 

 
  Il retro dei cartelli deve essere di coloro neutro, salvo nei  casi
nei quali sul retro si  applichi  altro  segnale  stradale,  previsto
dalle presenti norme. Sul retro, a fondo di  colore  neutro,  possono
essere indicati l'Ente o la Amministrazione proprietari della strada;
devono comunque essere  indicati  il  nome  del  fabbricante  nonche'
l'anno di fabbricazione del cartello. Il complesso di tali iscrizioni
non deve occupare una superficie maggiore di cmq. 200.