Art. 27.

  Il  Ministro  per  l'industria e per il commercio, quando ricorrano
particolari  motivi di pubblico interesse, puo' concedere al Comitato
nazionale   per   l'energia   nucleare  licenze,  non  esclusive  per
l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilita'.
  Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro
puo'  anche  concedere  le  dette  licenze  non  esclusive  a  favore
dell'utilizzatore  di  impianti nucleari, quando siano essenziali per
]o sviluppo della energia nucleare nel Paese.
  Negli  stessi  decreti  e' fissato se ed in quale misura e' dovuta,
l'indennita'  per  l'utilizzazione-,  tenuto  conto  degli  eventuali
finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la
fissazione  dell'indennita'  o  la  non  concessione  della stessa e'
ammessa  azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di
trenta giorni dalla notifica del decreto.