(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 27)
                              Art. 27. 
                        Svolgimento dell'asta 

 
  L'asta e' tenuta col metodo della candela vergine. 
  Il presidente, trascorsa un'ora dal momento in  cui  ha  dichiarato
aperta l'asta, ordina che si proceda  all'accensione  consecutiva  di
tre candele, che durino ciascuna circa un minuto. 
  Se sono presentate una o piu' offerte, si procede  alla  accensione
di altre candele fino a quando una di esse si sia accesa e  consumata
senza che siano state  presentate  ulteriori  offerte.  In  tal  caso
l'esattoria e' aggiudicata al concorrente che ha presentato l'offerta
di maggior ribasso. 
  La prima  offerta  di  ribasso  sull'aggio  base  non  puo'  essere
superiore a dieci centesimi di lira. 
  Ultimate le operazioni d'asta il presidente  ne  dichiara  ad  alla
voce  il   risultato,   indicando   le   generalita'   dell'eventuale
aggiudicatario e ordina la  restituzione  dei  depositi  fatti  dagli
altri concorrenti. 
  L'aggiudicatario  deve   eleggere   domicilio   nel   comune   sede
dell'esattoria. In mancanza il domicilio si intende eletto presso  la
casa comunale.