Art. 27.
             Organizzazione delle manifestazioni liriche

  Le  manifestazioni  liriche  da attuare con il concorso finanziario
dello  Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali,
enti  provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno
o  turismo,  istituzioni  musicali ed enti non aventi scopo di lucro,
con personalita' giuridica pubblica o privata.
  Nelle  localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere
sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere
di particolare interesse culturale.
  Gli  assegnatari  delle  sovvenzioni  devono  assumere  la  diretta
responsabilita' della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per
la  loro  realizzazione,  delle  societa' cooperative e delle imprese
liriche  iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni
teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici.
  L'organizzazione  delle stagioni tradizionali, di cui al successivo
art. 28, puo' essere curata direttamente dagli enti promotori.