Art. 27.
(Barriere architettoniche e trasporti pubblici)
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili
gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni
scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova
edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare
del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le
possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti
all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti
pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o
aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in
tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e
riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi
situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e
popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che
hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.