Art. 27.
           (Barriere architettoniche e trasporti pubblici)

  Per  facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili
gli   edifici   pubblici  o  aperti  al  pubblico  e  le  istituzioni
scolastiche,   prescolastiche   o   di  interesse  sociale  di  nuova
edificazione  dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare
del  Ministero  dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione  delle  barriere  architettoniche  anche  apportando  le
possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti
all'entrata  in  vigore  della presente legge; i servizi di trasporti
pubblici  ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o
aperto  al  pubblico  puo'  essere  vietato l'accesso ai minorati; in
tutti   i   luoghi   dove  si  svolgono  pubbliche  manifestazioni  o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e
riservato  uno  spazio  agli  invalidi  in  carrozzella;  gli alloggi
situati  nei  piani  terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e
popolare  dovranno  essere assegnati per precedenza agli invalidi che
hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
  Le  norme  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui al presente
articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica
su  proposta  dei  Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.