Art. 27. 
                 Dichiarazioni e versamenti mensili 
 
  Entro  ciascun   mese   il   contribuente   deve   presentare   una
dichiarazione,  redatta  in  conformita'  al  modello  approvato  con
decreto del Ministro per  le  finanze,  recante  l'indicazione  degli
elementi di calcolo di cui ai  successivi  commi  e  dell'imposta  da
versare o dell'eccedenza detraibile che ne risulta. 
  Contemporaneamente  alla  presentazione  della   dichiarazione   il
contribuente  deve  versare  un  importo  pari  alla  differenza  fra
l'ammontare  complessivo  dell'imposta   risultante   dalle   fatture
registrate nel mese precedente e l'ammontare complessivo  ammesso  in
detrazione ai sensi del primo comma dell'art.  19,  risultante  dalle
fatture di acquisto e dalle bollette  d'importazione,  nonche'  dalle
variazioni di cui all'art. 26, registrate nel mese precedente. 
  Se dal confronto di cui al precedente comma risulta una  differenza
a favore del contribuente, il relativo  importo  sara'  computato  in
detrazione nel mese successivo. 
  Per i commercianti al minuto e per gli altri  contribuenti  di  cui
all'art. 22 l'importo da versare a norma  del  secondo  comma,  o  da
riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato  sulla
base   dell'ammontare   complessivo    dell'imposta    relativa    ai
corrispettivi  delle  operazioni  imponibili  registrate   nel   mese
precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti di una  percentuale  pari
al 10,70 per cento per le operazioni soggette all'aliquota  ordinaria
ed al 5,65 o al 15,25 per cento rispettivamente per  quelle  soggette
all'aliquota del sei o del diciotto per cento. 
  Nelle ipotesi previste dal terzo  comma  dell'art.  19  l'ammontare
ammesso in detrazione e' diminuito della  somma  corrispondente  alla
quota non detraibile stabilita con il decreto ministeriale. 
  I contribuenti di cui al primo e  al  secondo  comma  dell'art.  4,
tranne quelli indicati nel  quarto  comma  dello  stesso  articolo  e
quelli  che  esercitano  attivita'  consistenti   esclusivamente   in
operazioni  non   imponibili   o   esenti,   devono   presentare   la
dichiarazione anche se nel mese precedente non  e'  stata  registrata
alcuna operazione imponibile. Se il contribuente non e'  tenuto  alla
presentazione della  dichiarazione  l'ammontare  detraibile  relativo
alle fatture di acquisto e alle  bollette  d'importazione  registrate
nel corso del mese viene computato nel mese successivo. 
  L'importo versato ai sensi del secondo comma, o riportato  al  mese
successivo ai sensi del terzo o del sesto comma, deve essere annotato
nei registri di cui agli articoli 23 e 24. 
  Le detrazioni non operate nel mese di competenza non possono essere
operate nei mesi successivi, ma soltanto all'atto della dichiarazione
annuale.