Art. 27. Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali Se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per una intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore, per il periodo d'imposta nel quale si e' chiusa l'annata agraria, soltanto nella misura del trenta per cento. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si e' verificata la perdita. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le denunce e le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, corsi di acqua naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte.