(Convenzione - art. 27)
                            Articolo 27. 
               Diritto interno e rispetto dei trattati 
 
  Una  parte  non  puo'  invocare  le  disposizioni   della   propria
legislazione interna per giustificare la  mancata  esecuzione  di  un
trattato. Tale norma non pregiudica in  alcun  modo  le  disposizioni
dell'articolo 46.