Art. 27.
Convenzioni per  l'uso  di strutture extrauniversitarie ai fini dello
           svolgimento di attivita' didattiche integrative

  I  rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti
pubblici  e  privati,  su proposta delle facolta', e, ove costituiti,
dei  dipartimenti  interessati  e  sentiti il senato accademico ed il
consiglio  di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e
servizi  logistici  extrauniversitari per lo svolgimento di attivita'
didattiche   integrative  di  quelle  universitarie,  finalizzate  al
completamento della formazione accademica e professionale.