Art. 27. Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attivita' didattiche integrative I rettori delle Universita' possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facolta', e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.