ART. 27.
         (Insegnanti supplenti della scuola materna statale)

  Gli   insegnanti  che  abbiano  svolto  due  anni  di  servizio  di
insegnamento  non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio
antecedente  al  1  settembre 1981 nonche' gli insegnanti che abbiano
conseguito,  nei  concorsi  di  accesso ai ruoli della scuola materna
statale,   una   votazione   media   non   inferiore   al   punteggio
corrispondente  a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni
di  servizio,  anche  non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno
titolo  ad  una riserva de 50 per cento dei posti da conferire con il
primo  concorso  ordinario  indetto  dopo  l'entrata  in vigore della
presente legge, a sensi del precedente articolo 20.
  Gli  insegnanti,  gia' forniti di abilitazione, che abbiano svolto,
negli  anni  scolastici  1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di
servizio  in  qualita'  di  supplente nella scuola materna statale ed
abbiano svolti un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola
materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1 settembre
1980,  e  gli  insegnanti  che  abbiano  conseguito,  nei concorsi di
accesso  ai  ruoli  della scuola materna statale, una votazione media
non  inferiore  al  punteggio  corrispondente  a  sette  decimi e che
abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi,
in  qualita' di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio
antecedente  alla  data  del 1 settembre 1981, hanno titolo ad essere
gradualmente  immessi  in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del
50  per  cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno
scolastico  1985-1986,  nell'ordine in cui sono collocati in apposite
graduatorie  da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito
in  concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di
abilitazione e dei titoli di servizio.
  Gli  insegnanti,  di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo
dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 25.
  Gli  anni  di  servizio,  richiesti  dal  presente  articolo,  sono
computati  sulla  base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
anno.
  E'  comunque  computato  come  anno di servizio quello per il quale
l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il
diritto alla retribuzione per il periodo estivo.