Art. 27 
               Denuncia e decorrenza delle variazioni 
 
  1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2
dell'articolo  26   devono   essere   denunciate   dal   contribuente
all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono  essere  indicate
la  partita  catastale  e  le  particelle  cui   le   variazioni   si
riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve  essere
unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 
  2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo a quello in cui  si  sono  verificati  i
fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto  da  tale
anno. 
  3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in  cui  si
sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26  se  la
denuncia  e'  stata  presentata  entro  il   31   gennaio   dell'anno
successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui
e' stata presentata. 
  4. Le variazioni del reddito dominicale  contemplate  dal  comma  5
dell'articolo 26 hanno  effetto  dall'anno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.