ART. 27. 
                 (Missioni inferiori a quattro mesi) 
 
  1. Il personale di cui alla lettera  a)  dell'articolo  17  nonche'
esperti e tecnici qualificati  designati  allo  scopo  dal  Direttore
generale per la cooperazione allo  sviluppo  possono  essere  inviati
all'estero per brevi missioni di durata inferiore a  quattro  mesi  e
per le finalita' previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato
dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero
degli affari esteri o con decreto della  Direzione  generale  per  la
cooperazione  allo  sviluppo,  nel   quale   viene   determinata   la
qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo
trattamento economico. 
  2. L'ammontare  dell'indennita'  e'  determinato  con  decreto  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenuto  conto  dei  trattamenti  previsti  per  le  missioni  di  cui
all'articolo 17.