ART. 27. (Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale) 1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato. 2. Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione. 3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unita', cosi' distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale). 5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.
Nota all'art. 27: Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1975, n. 427, come incrementato dall'art. 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI Livello Posti Posti di funzione Qualifica di qualifica Funzione di funzione --- --- --- --- --- D Dirigente 104 Consigliere 55 superiore ministeriale aggiunto, ispettore generale a capo servizio Direttore di 28 ragioneria centrale Direttore di 20 ragioneria regionale Dirigente di 1 segreteria della Ragioneria generale dello Stato E Primo 238 Direttore 238". dirigente di divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali, vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio dei ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici --- 342