(Norme-art. 27)
                               Art. 27 
            (Documentazione della qualita' di difensore) 
  1. Quando e' richiesto, il  difensore  documenta  la  sua  qualita'
esibendo: 
   a) la certificazione della nomina fatta  con  dichiarazione  orale
all'autorita' procedente; 
   b) la copia  della  nomina  recante  l'attestazione  dell'avvenuto
deposito, nel caso di consegna da parte del difensore; 
   c) la copia della nomina, certificata  conforme  all'originale  da
parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale,  nel  caso
di trasmissione a mezzo di raccomandata; 
   d) la copia del verbale o dell'avviso indicati  nell'articolo  30,
nel caso di nomina di ufficio.