Art. 27. 
    (Facolta' di transito del personale del soppresso ruolo delle 
          vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi 
                 dell'Amministrazione penitenziaria) 
  1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge che non intendono fare parte del Corpo
di Polizia, penitenziaria sono inquadrate, a domanda,  da  presentare
entro trenta giorni  dalla  stessa  data,  nei  ruoli  amministrativi
dell'Amministrazione  penitenziaria  nella  corrispondente  qualifica
funzionale anche in soprannumero salvaguardando il maturato economico
e l'anzianita' di servizio gia' posseduta. Con decreto  del  Ministro
di grazia e giustizia, il personale che risulti in  soprannumero  nei
ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, puo'  essere
utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria. 
  2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa
copertura dei posti lasciati vacanti  e  dovranno  essere  completati
entro  i  due  anni  successivi  alla  presentazione  delle  relative
domande.