ART. 27. Vigilanza e sorveglianza 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali e' esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in piu' regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza. 2. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.