Art. 27.
          (Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE
            in materia di assicurazione obbligatoria per la
          responsabilita' civile derivante dalla circolazione
                  dei veicoli a motore e dei natanti.
                          Persone trasportate)
  1.  Il  secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "L'assicurazione deve comprendere anche la  responsabilita'  per  i
danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in
base al quale e' effettuato il trasporto".
 
          Nota all'art. 27:
            -  La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del
          3 gennaio 1970. L'art. 1 recitava:
            "Art. 1. - I veicoli a  motore  senza  guida  di  rotaie,
          compresi  i  filoveicoli  e  i rimorchi, non possono essere
          posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
          queste  equiparate  se  non  siano  coperti,   secondo   le
          disposizioni  della  presente legge, dall'assicurazione per
          la responsabilita' civile verso i terzi previsti  dall'art.
          2054 del codice civile.
            Per  i  veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso
          pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto  di
          cose  che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di
          persone,  l'assicurazione   deve   comprendere   anche   la
          responsabilita'   per   i   danni   causati   alle  persone
          trasportate qualunque sia  il  titolo  in  base  a  cui  e'
          effettuato il trasporto.
            L'assicurazione  stipulata  ai sensi della presente legge
          spiega il suo effetto, limitatamente alla  garanzia  per  i
          danni causato ai terzi non trasportati o trasportati contro
          la   propria  volonta',  anche  nel  caso  di  circolazione
          avvenuta contro la volonta' del proprietario, usufruttuario
          o acquirente con patto di riservato  dominio  del  veicolo,
          salvo,    in   questo   caso,   il   diritto   di   rivalsa
          dell'assicuratore verso il conducente".