Art. 27. (Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Persone trasportate) 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto".
Nota all'art. 27: - La legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1970. L'art. 1 recitava: "Art. 1. - I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi previsti dall'art. 2054 del codice civile. Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilita' per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui e' effettuato il trasporto. L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causato ai terzi non trasportati o trasportati contro la propria volonta', anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta' del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente".