Art. 27.
Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C
speciali, con incapacita' motorie permanenti, le unita' sanitarie
locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole:
"capacita' motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986,
e' inserito il seguente:
"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie
A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al
versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata
e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo
acquistato".
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18
marzo 1988, n. 111, e' integrato da due rappresentanti delle
associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei
trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della
presente legge.
5. Le unita' sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanita', che provvede ad erogare i contributi nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
Note all'art. 27:
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 97/1986
(Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore
aggiunto con aliquota ridotta per i veicoli adattati agli
invalidi), come modificato dall'art. 27 della legge qui
pubbiicata, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a
benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel,
adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacita'
motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per
cento.
2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche
agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo
del medesimo tipo di quello acquistato o importato in
precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano
trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o
della importazione precedente. La condizione non opera nel
caso in cui dal Pubblico registro automobilsitico risulti
che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota
ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da
detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade
qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida
delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi
l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
- Il testo dell'art. 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n.
393/1959, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.R.
n. 111/1988, e' il seguente: "9. Il decreto di cui al comma
8 e' emanato previo parere, per gli aspetti relativi ai
portatori di handicap, di un apposito comitato tecnico
istituito con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro della sanita'. Il Comitato ha
anche il compito di fornire alle commissioni mediche-
locali, informazioni sul continuo progresso tecnico-
scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore
da parte dei portatori di handicap".