Art. 27.
                        Trasporti individuali
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C
speciali, con incapacita' motorie  permanenti,  le  unita'  sanitarie
locali  contribuiscono  alla spesa per la modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella  misura  del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2.  Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole: ", titolari di patente  F"  e  dopo  le  parole:
"capacita'  motorie,"  sono  aggiunte le seguenti: "anche prodotti in
serie,".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986,
e' inserito il seguente:
"2-bis.  Il  beneficio   della   riduzione   dell'aliquota   relativa
all'imposta  sul  valore  aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di guida  delle  categorie
A,  B  o  C  speciali,  entro  un  anno  dalla data dell'acquisto del
veicolo.  Entro  i  successivi  tre  mesi  l'invalido   provvede   al
versamento  della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata
e  l'imposta  relativa  all'aliquota  in  vigore   per   il   veicolo
acquistato".
4.  Il  Comitato  tecnico  di cui all'articolo 81, comma 9, del testo
unico delle  norme  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n.  393,  come  sostituito  dall'articolo  4, comma 1, della legge 18
marzo  1988,  n.  111,  e'  integrato  da  due  rappresentanti  delle
associazioni  delle  persone  handicappate  nominati dal Ministro dei
trasporti su proposta del  Comitato  di  cui  all'articolo  41  della
presente legge.
5.  Le  unita' sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai
soggetti di cui al comma 1, ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero della sanita', che provvede ad  erogare  i  contributi  nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.
 
          Note all'art. 27:
          -  Il  testo  vigente  dell'art.  1  della legge n. 97/1986
          (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul  valore
          aggiunto  con  aliquota ridotta per i veicoli adattati agli
          invalidi), come modificato dall'art.  27  della  legge  qui
          pubbiicata, e' il seguente:
          "Art.  1.  -  1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di
          cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore  a
          benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel,
          adattati  ad  invalidi  per  ridotte  o  impedite capacita'
          motorie,  anche  prodotti  in  serie,   sono   assoggettate
          all'imposta  sul  valore  aggiunto con l'aliquota del 2 per
          cento.
          2. L'aliquota di cui al comma precedente si  applica  anche
          agli  acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo
          del medesimo tipo  di  quello  acquistato  o  importato  in
          precedenza  con  l'aliquota ridotta, a condizione che siano
          trascorsi almeno quattro anni dalla  data  dell'acquisto  o
          della  importazione precedente. La condizione non opera nel
          caso in cui dal Pubblico registro  automobilsitico  risulti
          che  il  veicolo  acquistato  o  importato  con  l'aliquota
          ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato  da
          detto  registro  a  norma  dell'articolo 61 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
          2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota  relativa
          all'imposta  sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade
          qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida
          delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data
          dell'acquisto del veicolo.  Entro  i  successivi  tre  mesi
          l'invalido  provvede  al  versamento  della  differenza tra
          l'imposta sul valore aggiunto pagata e  l'imposta  relativa
          all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato".
          -  Il  testo  dell'art.  81, comma 9, del testo unico delle
          norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R.  n.
          393/1959,  come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.R.
          n. 111/1988, e' il seguente: "9. Il decreto di cui al comma
          8 e' emanato previo parere, per  gli  aspetti  relativi  ai
          portatori  di  handicap,  di  un  apposito comitato tecnico
          istituito  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  sanita'. Il Comitato ha
          anche il  compito  di  fornire  alle  commissioni  mediche-
          locali,   informazioni   sul  continuo  progresso  tecnico-
          scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore
          da parte dei portatori di handicap".