Art. 27. 
                        (Vigilanza venatoria) 
  1. La vigilanza sulla applicazione della  presente  legge  e  delle
leggi regionali e' affidata: 
   a)  agli  agenti  dipendenti  degli  enti  locali  delegati  dalle
regioni. A tali agenti e' riconosciuta, ai sensi  della  legislazione
vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di  pubblica
sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e  per  i
compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13  nonche'
armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate  e
detenute in conformita' al regolamento di cui all'articolo  5,  comma
5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; 
   b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,  agricole
e di protezione ambientale nazionali presenti  nel  Comitato  tecnico
faunistico-venatorio nazionale  e  a  quelle  delle  associazioni  di
protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente,  alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai  sensi  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  2. La vigilanza di cui al  comma  1  e',  altresi',  affidata  agli
ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale  dello  Stato,
alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,  agli  ufficiali
ed agenti di polizia  giudiziaria,  alle  guardie  giurate  comunali,
forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute  ai  sensi
del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza;  e'  affidata
altresi' alle guardie ecologiche  e  zoofile  riconosciute  da  leggi
regionali. 
  3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di  norma,  nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza. 
  4. La qualifica di guardia volontaria puo' essere concessa, a norma
del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  a  cittadini  in
possesso di un attestato di idoneita' rilasciato dalle regioni previo
superamento  di  apposito   esame.   Le   regioni   disciplinano   la
composizione delle commissioni preposte a tale  esame  garantendo  in
esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni
venatorie, agricole ed ambientaliste. 
  5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti  di  vigilanza  e'
vietato l'esercizio  venatorio  nell'ambito  del  territorio  in  cui
esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e'  vietato
l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. 
  6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per  lo
svolgimento delle funzioni  di  vigilanza  sull'esercizio  venatorio,
sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla  salvaguardia  delle
produzioni  agricole,  possono   essere   organizzati   anche   dalle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo  della
regione. 
  7. Le province  coordinano  l'attivita'  delle  guardie  volontarie
delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste. 
  8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  d'intesa  con  il
Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento  in  ordine  alle
attivita' delle associazioni di cui al comma 1, lettera  b),  rivolte
alla  preparazione,  aggiornamento  ed  utilizzazione  delle  guardie
volontarie. 
  9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza, della qualifica di guardia  venatoria  volontaria
alla data di entrata in vigore della presente legge, non  necessitano
dell'attestato di idoneita' di cui al comma 4. 
 
          Note all.art. 27:
            - Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge  n.  65/1986
          (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e'
          il  seguente:  "5.    Gli  addetti  al  servizio di polizia
          municipale ai quali e' conferita, la qualita' di agente  di
          pubblica  sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui
          possono essere dotati in relazione al tipo di servizio  nei
          termini   e   nelle   modalita'   previsti  dai  rispettivi
          regolamenti, anche fuori dal servizio, purche'  nell'ambito
          territoriale  dell'ente  di  appartenenza e nei casi di cui
          all'art. 4.  Tali modalita' e casi sono stabiliti,  in  via
          generale,  con  apposito  regolamento approvato con decreto
          del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale
          dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche  la
          tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai
          poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso".
            -  Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza.