Art. 27.
    Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni
  1.  Le  domande  dirette  a  conseguire   le   concessioni   e   le
autorizzazioni  di  cui  al  presente titolo, se interessano strade o
autostrade   statali,   sono   presentate   al   competente   ufficio
dell'A.N.A.S.   e,   in  caso  di  strade  in  concessione,  all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio  parere  al
competente  ufficio  dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione
non  consentono   al   concessionario   di   adottare   il   relativo
provvedimento.
  2.  Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma
1  interessanti  strade  non   statali   sono   presentate   all'ente
proprietario della strada.
  3.  Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica
e  dall'impegno  del  richiedente  a  sostenere  tutte  le  spese  di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
  4.  I  provvedimenti  di concessione ed autorizzazione previsti dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza  pregiudizio  dei
diritti  dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali
danni  derivanti  dalle  opere,  dalle  occupazioni  e  dai  depositi
autorizzati.
  5.  I  provvedimenti  di  concessione  ed  autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni e le prescrizioni di carattere  tecnico  o  amministrativo
alle  quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione
o per l'uso concesso, nonche' la  durata,  che  non  potra'  comunque
eccedere  gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o
modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di  pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo.
  6.  La  durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di
pubblici servizi e' fissata  in  relazione  al  previsto  o  comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
  7.  La  somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle
loro pertinenze puo' essere stabilita  dall'ente  proprietario  della
strada in annualita' ovvero in unica soluzione.
  8.  Nel  determinare  la  misura  della  somma  si ha riguardo alle
soggezioni  che  derivano  alla  strada  o  autostrada,   quando   la
concessione  costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore
economico  risultante   dal   provvedimento   di   autorizzazione   o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
  9.   L'autorita'   competente   al   rilascio   dei   provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo  puo'  chiedere  un  deposito
cauzionale.
  10.  Chiunque  intraprende  lavori,  effettua  occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze
per  le  quali  siano  prescritti  provvedimenti  autorizzatori  deve
tenere,  nel  luogo  dei  lavori, dell'occupazione o del deposito, il
relativo  atto  autorizzatorio  o  copia  conforme,  che  e' tenuto a
presentare ad ogni  richiesta  dei  funzionari,  ufficiali  o  agenti
indicati nell'art. 12.
  11.  Per  la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il
responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  12.  La  violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione  II,  del  titolo  VI.  In  ogni  caso   di   rifiuto   della
presentazione  del  titolo  o  accertata  mancanza  dello  stesso, da
effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne  consegue
la   sanzione   amministrativa   accessoria  dell'obbligo,  a  carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese  dei  luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.