Art. 27. Pari opportunita' 1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
Nota all'art. 27: - La legge n. 125/1991 reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro".