Art. 27. (Norme transitorie e abrogative) 1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in societa' ai sensi dell'articolo 20. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre. 3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della seguente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un'attivita' coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui e' affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'articolo 18. 5. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonche' di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono piu' erogati a partire da quelli esigibili dal 1 gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1991. 6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizzazione, le autorita' portuali subentrano alle organizzazioni portuali nelle convenzioni in atto con i Ministeri e le regioni competenti. 7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilita' e di pensionamento anticipato. 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresi' abrogati, a partire dal centonovantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 108; 109; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro primo titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.
Nota all'art. 27: - Il R.D. n. 801/1936, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione di opere e per l'esercizio del porto di Genova". - Il R.D. n. 736/1923, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 12 febbraio 1903, n. 50 relativa all'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova". - Il R.D. n. 3095/1885, reca: "Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente 20 marzo 1865 sui lavori pubblici".