Art. 27. 
                      Autonomia amministrativa 
  1. I consigli di circolo e di  istituto  e  i  consigli  scolastici
distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per  il  funzionamento
amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo. 
  2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con  l'anno
solare. Il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto  e  il  consiglio
scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale. 
  3. I contributi per le  spese  di  funzionamento  amministrativo  e
didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono  erogati,
tenuto conto della popolazione scolastica, del numero  delle  classi,
delle esigenze dei diversi tipi di scuola o  istituto  nonche'  delle
esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi  programmi  di
attivita', dai competenti  provveditori  agli  studi  con  ordinativi
tratti sui fondi messi a loro disposizione con  aperture  di  credito
dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti  tecnici  e
professionali  e  di  istruzione  artistica  dotati  di  personalita'
giuridica  le  aperture  di  credito  ai  provveditori   agli   studi
comprendono, oltre  il  contributo  ordinario  previsto  nel  decreto
istitutivo dei singoli istituti, gli  eventuali  contributi  messi  a
disposizione dal Ministero ad integrazione del  contributo  ordinario
stesso. 
  4. Le aperture di credito di cui al comma  3,  che  possono  essere
emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto,  nei
termini e con le modalita' previste dagli  articoli  60  e  61  della
vigente legge di contabilita' generale dello Stato. Il controllo  sui
rendiconti e' esercitato dalle ragionerie  regionali  dello  Stato  e
dalle delegazioni regionali della  Corte  dei  Conti  competenti  per
territorio. 
  5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative  e
dei distretti scolastici e' affidato all'Ente poste italiane, che  lo
gestisce attraverso  il  servizio  dei  conti  correnti  postali.  Le
modalita' e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche
ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate
da apposita convenzione da stipulare tra l'Ente poste  italiane  e  i
Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il  Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro  emana  le
istruzioni amministrativo-contabili necessarie. 
  6. I pagamenti sono effettuati unicamente su  ordini  di  pagamento
firmati,  oltre  che  dal  presidente  della  giunta  esecutiva   del
consiglio di circolo o di istituto, da altro membro  della  giunta  a
tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario. 
  7.  Gli  ordini  di  pagamento  di  spese  disposte  dal  consiglio
scolastico distrettuale sono firmati  dal  presidente  del  consiglio
stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo. 
  8.  Per  le  assegnazioni  di  contributi  per  le   attivita'   di
aggiornamento e di fondi per l'acquisto  dell'arredamento  scolastico
si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97. 
  9. A decorrere dall'anno finanziario 1994 le spese per le supplenze
annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche  di
ogni ordine e grado con  imputazione  ai  rispettivi  bilanci  e  con
applicazione dell'articolo 27, comma 4. 
  10.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ripartisce  fra   i
provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio,  sulla
base della consistenza provinciale del personale. 
  11. Il Ministro della pubblica istruzione ha  facolta'  di  operare
interventi correttivi al fine di un riequilibrio  delle  assegnazioni
fra le diverse province.  Le  somme  sono  assegnate  con  ordini  di
accreditamento a  rendicontazione  decentrata  emessi  in  deroga  ai
limiti di somma stabiliti  dall'articolo  56  del  regio  decreto  18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con  il  medesimo
criterio,  i  provveditori  agli  studi  assegnano  alle  istituzioni
scolastiche ed educative l'80  per  cento  delle  somme  accreditate,
riservando  il  residuo  20  per  cento  ad  interventi  relativi   a
imprevedibili sopravvenute esigenze. 
  12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze  temporanee  di
breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e
di istituto, utilizzando le apposite  risorse,  entro  i  limiti  dei
finanziamenti a tal fine previsti  e  nell'esercizio  dei  poteri  di
gestione  di  cui  sono  rispettivamente   responsabili   nell'ambito
dell'autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze
che impongano il ricorso a tali supplenze. 
  13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi  a
favore delle istituzioni di cui al  precedente  primo  comma  possono
ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 
  14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'  articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  saranno  stabilite  le
istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonche'  per
il   riscontro   della   gestione   finanziaria,   amministrativa   e
patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa. 
  15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni,
ad ogni altra istituzione avente finalita' di educazione,  ovvero  di
assistenza scolastica, la  autorizzazione  per  l'acquisto  dei  beni
immobili,  per  l'accettazione  di  donazioni,  ereditao  legati   e'
concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede
l'ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto
applicabili, le norme vigenti in materia. 
  16. Ai fini  dell'autorizzazione  all'accettazione  di  liberalita'
disposte con atti mortis  causa,  il  prefetto  della  provincia  da'
comunicazione delle relative disposizioni  ai  successibili  ex  lege
mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle  forme  prescritte
dall'articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio
1896, n. 361. 
  17.  Resta  attribuita  all'autorita'   governativa   centrale   la
competenza ad autorizzare l'accettazione  di  donazioni,  eredita'  o
legati disposti in favore di persone  giuridiche  con  l'obbligo  che
siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni. 
  18. Restano ferme  le  vigenti  disposizioni  per  quanto  concerne
l'autorizzazione per l'acquisto, a titolo oneroso, di  beni  immobili
il  cui  valore  superi  lire  25.000.000  e  per  l'accettazione  di
donazioni, eredita' o legati che comprendano  beni  immobili  il  cui
valore superi la predetta somma. A tal fine l'accertamento del valore
e' effettuato attraverso apposite relazioni di stima  del  competente
ufficio tecnico erariale. 
  19. I regolamenti relativi a premi o borse  di  studio  concernenti
tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli
studi. 
  20. I decreti prefettizi relativi alle  autorizzazioni  di  cui  al
comma 1 devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della
pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.