(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
1. Un segno trasversale consistente in una striscia continua o in due
strisce continue adiacenti apposte lungo la larghezza di una  o  piu'
corsie indica la striscia di arresto imposta dal segnale B,2 "ARRESTO
ALL'INCROCIO" previsto al paragrafo 3 dell'Articolo 10 della presente
Convenzione. Un tale segno puo' essere anche impiegato  per  indicare
la striscia di arresto eventualmente imposta da un segnale  luminoso,
da un segnale dato dall'Agente che dirige il traffico o prima  di  un
passaggio a livello. Davanti ai segni che accompagnano il segnale B,2
puo' essere apposta sulla carreggiata la striscia "STOP". 
2. A meno che non sia tecnicamente impossibile, il segno  trasversale
descritto al paragrafo 1 del presente  articolo  sara'  apposto  ogni
volta che viene posto il segnale B,2. 
3. Un segno trasversale  consistente  in  una  striscia  discontinua,
oppure in  due  strisce  discontinue  affiancate,  apposte  lungo  la
larghezza di una o piu' corsie, indica la striscia che i veicoli  non
devono normalmente oltrepassare quando debbono dare la precedenza  in
virtu' del segnale B,1 "DARE LA PRECEDENZA" previsto al  paragrafo  2
dell'articolo 10 della presente Convenzione. Prima  di  detto  segno,
puo' essere disegnato sulla carreggiata, per simboleggiare il segnale
B,1, un triangolo con largo bordo, di cui un  lato  e'  parallelo  al
segno ed il cui verticale opposto e' orientato verso i veicoli che si
avvicinano. 
4. Per segnalare i  passaggi  previsti  per  l'attraversamento  della
carreggiata da parte dei pedoni saranno apposte di  preferenza  delle
strisce larghe, parallele all'asse della carreggiata. 
5. Per segnalare i  passaggi  previsti  per  l'attraversamento  della
carreggiata da parte dei ciclisti, saranno apposte sia delle  strisce
trasversali, sia altri segni che non possano  essere  confusi  con  i
segni apposti ai passaggi pedonali.