Articolo 27 Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi ed ai motociclisti. 1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10 della presente Convenzione le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono consentire ai ciclisti di circolare affiancati. 2. E' vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio almeno con una mano, farsi trainare da un altro veicolo o trasportare, trainare o spingere degli oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli utenti della strada. Le stesse disposizioni sono applicabili ai ciclomotoristi ed ai motociclisti, ma, inoltre, questi debbono tenere il manubrio con ambedue le mani, salvo eventualmente per segnalare la manovra descritta al paragrafo 3 dell'articolo 14 della presente Convenzione. 3. E' vietato ai ciclisti ed ai ciclomotoristi trasportare passeggeri sul loro veicolo, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, tuttavia autorizzare delle deroghe a questa disposizione, in particolare, autorizzare il trasporto di passeggeri sul o sui sedili supplementari che fossero installati sul veicolo. I motociclisti non potranno trasportare dei passeggeri altro che nella carrozzetta, se esiste, e sul sedile supplementare eventualmente installato dietro il conducente. 4. Quando esiste una pista per velocipedi, le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono vietare ai ciclisti di circolare sulla rimanente carreggiata. Nello stesso caso esse possono autorizzare i motociclisti a circolare sulla pista per velocipedi e, se lo ritengono utile, vietare loro di circolare sulla rimanente carreggiata.