(Convenzione - art. 27)
    


                    Articolo 27
Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi
             ed ai motociclisti.
1.     Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 10
della presente Convenzione  le  Parti  contraenti  o  le  loro  parti
costitutive possono consentire ai ciclisti di circolare affiancati.
2.      E'  vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio
almeno  con  una  mano,  farsi  trainare  da  un  altro   veicolo   o
trasportare,  trainare  o  spingere  degli  oggetti che disturbino la
guida o che siano pericolosi per gli utenti della strada.  Le  stesse
disposizioni  sono  applicabili ai ciclomotoristi ed ai motociclisti,
ma, inoltre, questi debbono tenere il manubrio con ambedue  le  mani,
salvo eventualmente per segnalare la manovra descritta al paragrafo 3
dell'articolo 14 della presente Convenzione.
3.      E'  vietato  ai  ciclisti ed ai ciclomotoristi trasportare
passeggeri sul loro veicolo, le Parti  contraenti  o  le  loro  parti
costitutive  possono,  tuttavia  autorizzare  delle  deroghe a questa
disposizione, in particolare, autorizzare il trasporto di  passeggeri
sul  o sui sedili supplementari che fossero installati sul veicolo. I
motociclisti non potranno trasportare dei passeggeri altro che  nella
carrozzetta,  se  esiste,  e  sul  sedile supplementare eventualmente
installato dietro il conducente.
4.   Quando esiste una pista per velocipedi, le Parti contraenti o
le loro parti costitutive possono vietare ai  ciclisti  di  circolare
sulla   rimanente   carreggiata.   Nello  stesso  caso  esse  possono
autorizzare i motociclisti a circolare sulla pista per velocipedi  e,
se  lo  ritengono  utile,  vietare  loro di circolare sulla rimanente
carreggiata.