Art. 27.
                   Servizi di navigazione interna
 1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno
metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a  ruote  ed  avere
pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che
non  siano  adottati  speciali  accorgimenti per garantirne la sicura
agibilita' per l'incolumita' delle persone.
 2. Sulle navi nelle immediate  vicinanze  dell'accesso  deve  essere
ricavata  una  superficie  di pavimento opportunamente attrezzata per
dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficolta' tecniche.
 3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o  a
sostentamento  dinamico  quali  aliscafi,  catamarani,  SES,  le  cui
dimensioni siano  tali  da  non  rendere  ragionevole  e  praticabile
l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.