Art. 27 (Attribuzione di permessi di ricerca) 1. I permessi di ricerca sono attribuiti con provvedimento del Ministero su aree per le quali l'attivita' svolta o in corso e gli investimenti effettuati ne giustifichino l'attribuzione. 2. Le domande di permesso, corredate della necessaria documentazione, sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; trascorso tale termine le domande sono dichiarate irricevibili. 3. I permessi sono attribuiti su aree per le quali risulti comprovato che l'attivita' di ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto e' almeno in una delle seguenti fasi: a) perforazione per la quale e stata presentata istanza ai sensi del decreto del Presidente deva Repubblica 18 aprile 1994, n.526; b) perforazione autorizzata o in corso, o ultimata successivamente al 31 dicembre 1995; c) rilevamento sismico autorizzato, in corso o ultimato in data non anteriore all'1 gennaio 1994; d) rielaborazione sismica ultimata in data non anteriore al 1o gennaio 1994, comprovata da idonea documentazione. 4. L'entita' dei rilevamenti sismici e delle rielaborazioni deve essere tale da giustificare l'estensione dell'area richiesta.