Art. 27.
 Disposizioni in tema di personale dell'amministrazione finanziaria
            e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
                        Compensi incentivanti
  1. All'articolo  12, comma 1,  del decreto-legge 28 marzo  1997, n.
79, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  28 maggio  1997, n.
140,  sono aggiunte,  in  fine, le  seguenti  parole: "nonche'  sulle
maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato
effettuata  ai  sensi  dell'articolo  3, comma  99,  della  legge  23
dicembre 1996, n.  662".
       Personale IX qualifica  della Presidenza del Consiglio
  2. L'articolo  4 della legge 2  ottobre 1997, n. 334,  e' abrogato.
            Nuova strutturazione della Guardia di finanza
  3. Con regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo  17, comma 2,
della legge 23  agosto 1988, n. 400, entro dodici  mesi dalla data di
entrata in vigore  della presente legge, e'  determinata la struttura
ordinativa  del Corpo  della guardia  di finanza  in sostituzione  di
quella prevista dagli  articoli 2, 3 e 6 della  legge 23 aprile 1959,
n.  189, con  contestuale abrogazione  delle citate  norme e  di ogni
altra che  risulti in contrasto  con la nuova disciplina,  nei limiti
degli ordinari stanziamenti  di bilancio per il Corpo  e dei relativi
organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:
  a) assicurare  economicita', speditezza  e rispondenza  al pubblico
interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello
funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi
ambiti  territoriali nonche'  delle  esigenze  connesse alla  finanza
locale;
  b)  articolare   gli  uffici  e  reparti   per  funzioni  omogenee,
diversificando  tra  strutture con  funzioni  finali  e con  funzioni
strumentali o di supporto;
  c) assicurare a livello  periferico una efficace ripartizione della
funzione di comando e controllo;
     d) eliminare le duplicazioni funzionali;
  e) definire i livelli generali di dipendenza dei comandi e reparti.
                  Corrispondenza tra denominazioni
  4. Agli effetti  di tutte le disposizioni vigenti,  con il medesimo
regolamento  di  cui  al  comma   3,  vengono  altresi'  previste  le
corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati
e quelle previgenti.
 
           Note all'art. 27:
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 12, comma 1,   del
          decreto-legge 28 marzo   1997, n.   28,  convertito,    con
          modificazioni,    nella  legge    28 maggio 1997,   n. 140,
          contenente   misure urgenti  per    il  riequilibrio  della
          finanza  pubblica,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
            "Art.    12 (Disposizioni    per     il     potenziamento
          dell'amministrazione   finanziaria  e  delle  attivita'  di
          contrasto  dell'evasione  fiscale).  -    1.  A   decorrere
          dall'anno  finanziario  1997   la   misura   dei   compensi
          incentivanti   indicata   nel   comma   2 dell'art.  4  del
          decreto-legge  30   settembre 1994, n. 564, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre  1994,  n.  656,  e'
          stabilita  nel   2 per   cento  e si  applica  su tutte  le
          sommeriscosse  in      via   definitiva      a      seguito
          dell'attivita'  di  accertamento  tributario nonche'  sulle
          maggiori    entrate   realizzate con   la   vendita   degli
          immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma
          99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
            2-4.  (Omissis)".
            - Si   riporta il  testo  dell'art.    4  della  legge  2
          ottobre 1997, n.  334,  recante: "Disposizioni  transitorie
          in    materia  di    trattamento  economico  di particolari
          categorie  di personale pubblico, nonche' in  materia    di
          erogazione    di    buoni  pasto",  abrogato  dal  presente
          articolo:
            "Art. 4 (  Personale  della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri
           ).  -    1.  Il  personale di ruolo della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri  di cui   all'art.   26,   comma  3,
          all'art.    38,   comma 3,   e all'art. 39,  comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n.   400, che alla  data  1  gennaio
          1987  rivestiva    la  nona  qualifica funzionale, transita
          anche  in  soprannumero  nella  qualifica  ad  esaurimento,
          ai  fini giuridici a  decorrere dal 27  settembre 1988    e
          ai  fini    economici  a decorrere dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            2.  All'onere derivante   dall'attuazione del   comma  1,
          valutato  in  lire  59  milioni per   il 1997 e in lire 117
          milioni annui a decorrere dal 1998,  si  provvede  mediante
          riduzione   dello  stanziamento  iscritto,  ai    fini  del
          bilancio triennale   1997-1999, al   capitolo 6856    dello
          stato  di previsione del Ministero del  tesoro per il 1997,
          allo scopo utilizzando per  l'anno 1997    l'accantonamento
          relativo    al  Ministero del tesoro e per gli anni  1998 e
          1999  l'accantonamento   relativo   alla   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.    400,  contenente  la    disciplina
          dell'attivita' di  Governo e ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri:
            "Art. 17 (  Regolamenti ). - (Omissis).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
           (Omissis)".
            - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 6 della legge
          23 aprile 1959, n.   189, riguardante  l'ordinamento    del
          Corpo della  guardia di finanza:
            "Art.  2.    - Il   Corpo della   guardia di   finanza e'
          costituito dal seguente personale militare:
               a) ufficiali;
               b) sottufficiali;
               c) truppa.
            Il personale ufficiali e'  ordinato  nei  seguenti  gradi
          gerarchici:
           Ufficiali generali:
              generale di divisione;
              generale di brigata.
           Ufficiali superiori:
              colonnello;
              tenente colonnello;
              maggiore.
           Ufficiali inferiori:
              capitano.
           Ufficiali subalterni:
              tenente;
              sottotenente.
            Il  personale   appartenente ai   ruoli dei sottufficiali
          e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
              a) ruolo "ispettori":
              1) maresciallo aiutante;
              2) maresciallo capo;
              3) maresciallo ordinario;
              4) maresciallo;
              b) ruolo "sovrintendenti":
              1) brigadiere capo;
              2) brigadiere;
              3) vice brigadiere.
            Il   personale appartenente   al   ruolo  "appuntati    e
          finanzieri"      e'   ordinato  secondo  i  seguenti  gradi
          gerarchici:
              1) appuntato scelto;
              2) appuntato;
              3) finanziere scelto;
              4) finanziere.
            A   tale  personale   e'   sottoposto    gerarchicamente,
          pur      non appartenendo    al    ruolo    "appuntati    e
          finanzieri",   l'allievo finanziere".
            "Art. 3. - Il Corpo della guardia  di  finanza  e'  cosi'
          ordinato:
           Comando generale;
           Comando e reparti territoriali:
              zone;
              nuclei di polizia tributaria.
           Scuole:
              comando scuole;
              accademia;
              scuola sottufficiali;
              legione allievi;
              centri di addestramento.
           Enti vari:
              centri studio;
              centri tecnici;
              centri logistici;
              reparto autonomo centrale;
              officine;
              magazzini".
            "Art.  6.  - Ciascuna zona e'  costituita dal comando, da
          un numero vario di legioni, da un centro  di  addestramento
          e,  di  massima,  da  un nucleo   regionale    di   polizia
          tributaria.  Ciascuna   legione  e' costituita dal  comando
          e  da un   numero vario   di gruppi,    nuclei  di  polizia
          tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori.
          A  decorrere    dal  corrente   anno accademico   1965-1966
          l'Accademia    e  il  comando  scuole  sono  equiparate  ai
          comandi  di  zona.  Il comando scuole ha alla dipendenza la
          scuola   sottufficiali  e  la  legione  allievi,  che  sono
          costituite dal comando e da  un numero vario di battaglioni
          e di unita' minori, e  la scuola di polizia tributaria.  La
          scuola  alpina,  la  scuola nautica e la banda musicale del
          Corpo dipendono dal comando della legione allievi.
            I  nuclei     di  polizia  tributaria      sono   reparti
          specializzati    per  le  investigazioni   ed hanno   rango
          variabile   a  seconda    dell'importanza  economica  della
          circoscrizione in cui operano.
            Il  nucleo  centrale  e  i    nuclei regionali di polizia
          tributaria sono costituiti dal comando  e  da  un    numero
          vario  di  gruppi,  di sezioni ed unita  minori. Il  nucleo
          centrale  dipende direttamente  dal comando generale.
            Per  l'attribuzione    del   rango    di   comando     di
          corpo      e    per  l'individuazione degli incarichi   che
          comunque  comportano  l'esercizio  delle   funzioni      di
          comandante  di corpo si  provvede con  decreto del Ministro
          delle finanze.
            Il    numero delle   zone, delle   legioni  e dei  nuclei
          regionali   di polizia tributaria    e'  determinato    con
          decreto  del   Presidente della Repubblica, su proposta del
          Ministro  per le finanze, di concerto con il  Ministro  per
          il   tesoro,   entro   i  limiti    delle    disponibilita'
          finanziarie  del   bilancio del  Ministero delle  finanze -
          Guardia  di  finanza  -  e  dei  contingenti  di  personale
          previsti dagli organici".