Art. 27. Norma di richiamo 1. Per le Regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale. 2. (( Comma abrogato (a). )) 3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti. (a) Comma abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 2 abrogato: "2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove e' prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure della legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2".