Art. 27.
                          Norma di richiamo
 1.  Per  le  Regioni,  il  dirigente  cui sono conferite funzioni di
coordinamento   e'   sovraordinato,   limitatamente    alla    durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
 2. (( Comma abrogato (a). ))
 3.  Per  il  Consiglio  di  Stato  e  per i tribunali amministrativi
regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura  generale  dello
Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo  sono  di  competenza  rispettivamente,  del  Presidente  del
Consiglio  di  Stato,  del  Presidente  della  Corte  dei   conti   e
dell'Avvocato  generale  dello Stato; le attribuzioni che il presente
decreto  demanda  ai  dirigenti  generali  sono  di  competenza   dei
segretari generali dei predetti istituti.
  (a)  Comma  abrogato  dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Si riporta il testo del comma 2 abrogato:
  "2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove
e' prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o
figure equivalenti, restano ferme le  competenze  attribuite  a  tali
figure  della  legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto
disposto dall'art. 15, comma 2".