Art. 27 
                 Imprese di investimento comunitarie 
 
  1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento,  le
imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali  nel
territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'  preceduto  da
una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  e  alla  CONSOB  da  parte
dell'autorita' competente  dello  Stato  di  origine;  la  succursale
inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. 
  2. Le imprese di  investimento  comunitarie  possono  esercitare  i
servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento  nel   territorio   della
Repubblica senza stabilirvi succursali  a  condizione  che  la  Banca
d'Italia e la CONSOB siano state informate dall'autorita'  competente
dello Stato d'origine. 
  3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
le  condizioni  e  le  procedure  che  le  imprese  di   investimento
comunitarie devono  rispettare  per  prestare  nel  territorio  della
Repubblica i servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento  mediante  lo
stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi. 
  4. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
l'autorizzazione all'esercizio di  attivita'  non  ammesse  al  mutuo
riconoscimento  comunque  effettuato  da  parte  delle   imprese   di
investimento comunitarie nel territorio della Repubblica.