Art. 27
               Ingresso per lavoro in casi particolari
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
        legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

  1.  Al  di  fuori  degli  ingressi  per lavoro di cui agli articoli
precedenti,  autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo
3,  comma  4,  il  regolamento  di  attuazione disciplina particolari
modalita'  e  termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro,
dei  visti  di  ingresso  e  dei  permessi  di  soggiorno  per lavoro
subordinato,  per  ognuna  delle  seguenti  categorie  di  lavoratori
stranieri:
   a)  dirigenti  o  personale  altamente  specializzato  di societa'
aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
societa'  estere  che  abbiano  la  sede  principale di attivita' nel
territorio  di  uno  Stato  membro  dell'Organizzazione  mondiale del
commercio,  ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societa'
italiane o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
   b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
   c)  professori  universitari e ricercatori destinati a svolgere in
Italia  un  incarico  accademico o un'attivita' retribuita di ricerca
presso  universita',  istituti di istruzione e di ricerca operanti in
Italia;
   d) traduttori e interpreti;
   e)   collaboratori   familiari   aventi   regolarmente   in  corso
all'estero,  da  almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo
pieno  con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione
europea  residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la
prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
   f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale,  svolgano  periodi  temporanei di addestramento presso
datori   di   lavoro  italiani,  effettuando  anche  prestazioni  che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
   g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti
nel  territorio  italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a
domanda  del  datore  di  lavoro,  per  adempiere  funzioni o compiti
specifici,  per  un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare
l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
   h)  lavoratori  marittimi occupati nella misura e con le modalita'
stabilite nel regolamento di attuazione;
   i)  lavoratori  dipendenti  regolarmente  retribuiti  da datori di
lavoro,  persone  fisiche  o  giuridiche,  residenti  o  aventi  sede
all'estero  e  da  questi  direttamente  retribuiti,  i  quali  siano
temporaneamente  trasferiti  dall'estero  presso  persone  fisiche  o
giuridiche,  italiane  o  straniere,  residenti in Italia, al fine di
effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto  di  appalto  stipulato  tra  le predette persone fisiche o
giuridiche  residenti  o  aventi  sede in Italia e quelle residenti o
aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo
1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle
norme internazionali e comunitarie;
   l)  lavoratori  occupati  presso  circhi  o  spettacoli viaggianti
all'estero;
   m)  personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
   n)  ballerini,  artisti  e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
   o)   artisti   da   impiegare   da   enti   musicali   teatrali  o
cinematografici  o  da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private,  o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
   p)  stranieri  che  siano  destinati  a svolgere qualsiasi tipo di
attivita' sportiva professionistica presso societa' sportive italiane
ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
   q)  giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia
e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
   r)  persone  che,  secondo  le  norme di accordi internazionali in
vigore  per  l'Italia,  svolgono  in Italia attivita' di ricerca o un
lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di
mobilita' di giovani o sono persone collocate "alla pari".
  2.   In  deroga  alle  disposizioni  del  presente  testo  unico  i
lavoratori  extracomunitari  dello  spettacolo possono essere assunti
alle  dipendenze  dei  datori  di  lavoro  per esigenze connesse alla
realizzazione    e   produzione   di   spettacoli   previa   apposita
autorizzazione  rilasciata  dall'ufficio speciale per il collocamento
dei  lavoratori  dello  spettacolo  o  sue  sezioni  periferiche  che
provvedono,  sentito  il  Dipartimento dello spettacolo, previo nulla
osta  provvisorio  dell'autorita'  provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione  e'  rilasciata,  salvo  che  si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori
a  tra  mesi,  prima  che  il  lavoratore  extracomunitario entri nel
territorio  nazionale.  I  lavoratori  extracomunitari  autorizzati a
svolgere   attivita'   lavorativa   subordinata   nel  settore  dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la qualifica
di  assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con le Autorita' di Governo competenti in materia di turismo
ed  in  materia  di spettacolo, determina le procedure e le modalita'
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.
  3.  Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivita'.
  4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresi' norme per
l'attuazione  delle  convenzioni  ed accordi internazionali in vigore
relativamente  all'ingresso  e  soggiorno  dei  lavoratori  stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o
di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
  5.  L'ingresso  e  il  soggiorno  dei  lavoratori  frontalieri  non
appartenenti  all'Unione  europea  e' disciplinato dalle disposizioni
particolari  previste  negli accordi internazionali in vigore con gli
Stati confinanti.