Art. 27.


                            Accertamenti.


  1.  All'articolo  5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
  «c)   le   maggiori  imposte,  ritenute,  contributi,  sanzioni  ed
interessi  dovuti  in  caso  di definizione agevolata di cui al comma
1-bis;
  d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori
imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c) »;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis.   Il  contribuente  puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito  di  cui  al comma 1 mediante comunicazione al competente
ufficio  e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno
antecedente  la  data fissata per la comparizione. Alla comunicazione
di  adesione,  che  deve  contenere,  in  caso  di pagamento rateale,
l'indicazione  del  numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza  dell'avvenuto  pagamento  della  prima  o  unica  rata. In
presenza  dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata
nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta alla meta'.
  1-ter.  Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui
al   comma   1  deve  essere  effettuato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso
di  versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono  dovuti  gli  interessi  al  saggio  legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
  1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione  a  ruolo  a  titolo definitivo delle predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter e
1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti
dai   processi   verbali   di   constatazione   definibili  ai  sensi
dell'articolo  5-bis,  comma  1,  per  i quali non sia stata prestata
adesione  e  con  riferimento  alle  maggiori  imposte ed altre somme
relative  alle  violazioni  indicate  nei processi verbali stessi che
consentono  l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e  all'articolo  54,  quarto  comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. »;
   c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
  ((  1-bis.  All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    «b-bis)  le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso
di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
    b-ter)  i  motivi  che hanno dato luogo alla determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»;
   b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.   Il  contribuente  puo'  prestare  adesione  ai  contenuti
dell'invito  di  cui  al  comma  1.  Per  le modalita' di definizione
dell'invito,  compresa  l'assenza  della  prestazione  delle garanzie
previste  dall'articolo  8,  per  la  misura degli interessi e per le
modalita'  di  computo  degli  stessi  in caso di versamento rateale,
nonche'  per  i  poteri  del  competente  ufficio  dell'Agenzia delle
entrate  in  caso  di  mancato  pagamento  delle  somme dovute per la
definizione,  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 5,
commi  1-bis,  1-ter e 1-quater. In presenza dell'adesione all'invito
di  cui  al  comma  1 del presente articolo, la misura delle sanzioni
indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per ciascun tributo di
cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'.». ))
  2.  La  comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi1,
lettera b), e 1-bis del presente articolo, deve essere effettuata con
le  modalita'  previste  dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate emanato in attuazione dell'articolo 83, comma 18-quater
del   decreto-legge   25   giugno   2008,   n.   112,convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si
applicano   con   riferimento   agli   inviti   emessi  dagli  uffici
dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1 gennaio 2009.
  ((  3-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano
agli  inviti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n.  218,  emessi  dagli  uffici  dell'Agenzia  delle entrate a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. ))
  4.  Dopo  l'articolo  10-bis  della legge 8 maggio 1998, n. 146, e'
aggiunto  il  seguente:  «Art.  10-ter  (Limiti alla possibilita' per
l'Amministrazione  finanziaria  di effettuare accertamenti presuntivi
in  caso  di  adesione agli inviti a comparire ai fini degli studi di
settore).  -  1.  In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis  del  decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti
degli  inviti  di  cui  al  comma 3-bis dell'articolo 10, relativi ai
periodi  d'imposta  in  corso  al  31 dicembre 2006 e successivi, gli
ulteriori  accertamenti  basati  sulle  presunzioni  semplici  di cui
all'articolo  39,  primo  comma,  lettera  d),  secondo  periodo, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, non possono
essere effettuati qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate,
con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi
o   compensi  definiti.  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente
disposizione,  per  attivita',  ricavi o compensi si intendono quelli
indicati al comma 4, lettera a), dell'articolo 10.
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 del presente articolo, si
applica  a  condizione  che  non  siano  irrogabili, per l'annualita'
oggetto dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai
commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  nonche'  al  comma 2-bis,
dell'articolo 32, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »
  (( 4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «  in forma
societaria » sono inserite le seguenti: « , e in caso di societa' che
optano  per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico»;
    b) il comma 3 e' abrogato.
  4-ter.  All'articolo  15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi
indicate  sono  ridotte  alla  meta' se l'avviso di accertamento e di
liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5
o  di  cui  all'articolo  11.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente  non  si applica nei casi in cui il contribuente non abbia
prestato  adesione ai sensi dell'articolo 5-bis econ riferimento alle
maggiori imposte e alle altre somme relative alle violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui  all'articolo  41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo
54,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.». ))
  5.  L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
si  applica  anche  (( alle somme dovute per il pagamento ditributi e
deirelativi interessi agliuffici e agli enti )) di cui al comma 1 del
medesimo articolo, in base ai processi verbali di constatazione.
  6.  In  caso  di  pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da
parte  dell'ufficio  o  ente,  del provvedimento con il quale vengono
accertati  maggiori  tributi,  si  applicano,  per  tutti gli importi
dovuti,  le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo 22,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  7.  Le  misure  cautelari  adottate  in  relazione ai provvedimenti
indicati  al  comma  6  del  presente articolo, perdono efficacia dal
giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  di  pagamento della
cartella  di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti
a ruolo.
  8.  All'articolo  19,  comma  4,  del decreto legislativo 13 aprile
1999,  n. 112, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: « A tal
fine  l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n.
7),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. ».
  9.  Per  le  dichiarazioni  in  materia di imposte sui redditi e le
dichiarazioni   IVA  delle  imprese  di  piu'  rilevante  dimensione,
l'Agenzia   delle   entrate   attiva  un  controllo  sostanziale,  di
norma,entro l'anno successivo a quello della presentazione.
  10.  Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono  un  volume  d'affari  o  ricavi  non inferiori a trecento
milioni  di euro. Tale importo e' gradualmente diminuito fino a cento
milioni  di  euro  entro  il  31  dicembre  2011.  Le modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  tenuto  conto  delle esigenze organizzative connesse
all'attuazione del comma 9.
  11.  Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in
modo   selettivo   sulla   base  di  specifiche  analisi  di  rischio
concernenti  il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se
disponibile,  sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci,
delle  partecipate  e  delle operazioni effettuate, desunto anche dai
precedenti fiscali.
  12. Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre
1991,  n.  413,  e  all'articolo  37-bis,  comma  8,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte
dalle  imprese  indicate  nel  precedente  comma  10  sono presentate
secondo  le modalita' di cui al (( decreto del Ministro delle finanze
))  13 giugno 1997, n. 195, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
152   del   2   luglio  1997,  ))  ed  il  rispetto  della  soluzione
interpretativa  oggetto  della  risposta viene verificato nell'ambito
del controllo di cui al precedente comma 9.
  13.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui ai commi da 9 a 12, a
decorrere  dal  1o  gennaio  2009,  per  i  contribuenti  con  volume
d'affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le
attribuzioni  ed  i  poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
nonche'  quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati
alle  strutture  individuate  con  il  regolamento di amministrazione
dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
   a)  di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
relativa ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006
e successivi;
   b)  di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa
ai  periodi  d'imposta  in  corso  alla  data  del 31 dicembre 2006 e
successivi;
   c)  di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data
del  1o  gennaio  2009,  siano  ancora  in  corso  i termini previsti
dall'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   d)   di   recupero   dei   crediti  o  inesistenti  utilizzati  in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,  ((  con  riferimento  ai quali, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per
il relativo recupero; ))
   e)  di  gestione  del  contenzioso  relativo  a  tutti gli atti di
competenza delle strutture stesse.
   ((  e-bis)  di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto, relativo ai periodi d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2006 e successivi. ))
  15.  L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le
risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
  16.  Salvi  i  piu'  ampi  termini  previsti dalla legge in caso di
violazione  che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo
331   del   codice   di   procedura  penale  per  il  reato  previsto
dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
l'atto  di  cui  all'articolo  1,  comma 421, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito
indicati  nei  modelli  di  pagamento unificato per la riscossione di
crediti    inesistenti   utilizzati   in   compensazione   ai   sensi
dell'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve
essere  notificato,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
  17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla
data  di  presentazione  del modello di pagamento unificato nel quale
sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni
con  riferimento  ai  quali  alla  data  di  entrata in vigore (( del
presente  decreto  )) siano ancora pendenti i termini di cui al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  18.  L'utilizzo  in  compensazione  di  crediti  inesistenti per il
pagamento  delle  somme dovute e' punito con la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi.
  19.  In  caso  di  mancato  pagamento  entro  il  termine assegnato
dall'ufficio,  comunque  non  inferiore  a  sessanta giorni, le somme
dovute  in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non
definitivo,  sono  iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme
che risultano dovute in base all'atto di recupero di cui all'articolo
1,  comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e (( al comma 16
))   del   presente   articolo,   si   applica  il  termine  previsto
dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  21.  In  relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le
dotazioni   finanziarie   della   missione   di   spesa  «  Politiche
economicofinanziarie  e  di  bilancio» sono ridotte di 110 milioni di
euro per l'anno 2009, di 165 milioni di euro per l'anno 2010 e di 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
  ((  21-bis.  Al  fine  di  potenziare  le capacita' di accertamento
dell'amministrazione  finanziaria,  senza  nuovi  o  maggiori oneri a
carico   della   finanza  pubblica,  l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli   di  Stato  puo'  avvalersi  del  personale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  attualmente  in servizio presso le
direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata
formazione specialistica.
  21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.   In   caso   di  omessa  intestazione  ovvero  di  mancata
trasmissione  delle  relative  informazioni  ai sensi del comma 3, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze applica nei riguardi della
societa'  Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori
finanziari   autori   dell'illecito   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria  nella  misura  prevista  dall'articolo  1, comma 1, primo
periodo,  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n. 471, con
riferimento  all'ammontare  delle  risorse  di  cui  al  comma  3 del
presente  articolo  per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la   trasmissione   delle   relative   informazioni.   Il   Ministero
dell'economia  e delle finanze verifica il corretto adempimento degli
obblighi  di  cui  al  comma 3 da parte della societa' Poste italiane
S.p.A,  delle  banche  e  degli  altri  operatori  finanziari,  anche
avvalendosi  del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine
con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e
di imposta sul valore aggiunto»;
   b)  al  comma  7,  alinea,  le  parole  da:  « previa verifica dei
presupposti  »  fino  a:  «quote delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti:  «  fino  a  una  percentuale non superiore al 30 per cento
relativamente  alle  sole  risorse  oggetto  di  sequestro  penale  o
amministrativo,  le quote delle risorse, rese disponibili per massa e
in base a criteri statistici,»;
   c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
  «7-quater.   Con   decreto   interdipartimentale   del   Capo   del
Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il   Direttore   dell'Agenzia   delle  entrate  e  con  il  Capo  del
Dipartimento   della   pubblica  sicurezza,  la  percentuale  di  cui
all'alinea  del  comma  7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in
funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.». ))
 
          Riferimenti normativi:
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo    19    giugno    1997,    n.   218,   recante
          “Disposizioni in materia di accertamento con adesione
          e di conciliazione giudiziale”, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             “Art.  5  (Avvio  del procedimento) - 1. L'ufficio
          invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
          indicati:
             a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
             b)  il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione;
             c)  le  maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
          ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui
          al comma 1-bis;
             d)  i  motivi  che  hanno dato luogo alla determinazione
          delle  maggiori  imposte, ritenute e contributi di cui alla
          lettera c).
             1-bis.   Il   contribuente  puo'  prestare  adesione  ai
          contenuti   dell'invito   di   cui   al  comma  1  mediante
          comunicazione  al  competente  ufficio  e  versamento delle
          somme  dovute  entro  il quindicesimo giorno antecedente la
          data  fissata  per  la  comparizione. Alla comunicazione di
          adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale,
          l'indicazione  del numero delle rate prescelte, deve essere
          unita  la  quietanza  dell'avvenuto pagamento della prima o
          unica  rata.  In  presenza  dell'adesione  la  misura delle
          sanzioni  applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e'
          ridotta alla meta'.
             1-ter.   Il   pagamento   delle  somme  dovute  indicate
          nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le
          modalita'  di  cui  all'articolo 8, senza prestazione delle
          garanzie  ivi  previste  in  caso  di  versamento  rateale.
          Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono dovuti
          gli   interessi  al  saggio  legale  calcolati  dal  giorno
          successivo al versamento della prima rata.
             1-quater.  In  caso  di  mancato  pagamento  delle somme
          dovute   di  cui  al  comma  1-bis  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia  delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo
          a   titolo   definitivo   delle   predette  somme  a  norma
          dell'articolo   14   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1-bis,
          1-ter  e  1-quater  del  presente articolo non si applicano
          agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione
          definibili  ai  sensi  dell'articolo  5-bis, comma 1, per i
          quali  non  sia  stata  prestata adesione e con riferimento
          alle   maggiori   imposte  ed  altre  somme  relative  alle
          violazioni   indicate   nei  processi  verbali  stessi  che
          consentono    l'emissione   degli   accertamenti   di   cui
          all'articolo   41-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600 e all'articolo 54,
          quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
             2. (abrogato).
             3. (abrogato).».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  citato
          decreto-legislativo  n. 218 del 1997, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  11  (Avvio del procedimento) - 1. L'ufficio invia
          ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
          indicati:
              a)   gli   elementi   identificativi  dell'atto,  della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione;
              b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
          l'accertamento con adesione;
              b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti
          in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
              b-ter)   i   motivi   che   hanno   dato   luogo   alla
          determinazione  delle  maggiori imposte di cui alla lettera
          b-bis);
             1-bis.   Il   contribuente  puo'  prestare  adesione  ai
          contenuti  dell'invito  di cui al comma 1. Per le modalita'
          di   definizione   dell'invito,  compresa  l'assenza  della
          prestazione delle garanzie previste dall'articolo 8, per la
          misura  degli interessi e per le modalita' di computo degli
          stessi  in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri
          del  competente  ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso
          di mancato pagamento delle somme dovute per la definizione,
          si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
          1-bis,   1-ter   e   1-quater.  In  presenza  dell'adesione
          all'invito  di  cui  al  comma  1 del presente articolo, la
          misura  delle  sanzioni  indicata nell'articolo 3, comma 3,
          applicabile  per  ciascun  tributo  di  cui all'articolo 1,
          comma 2, e' ridotta alla meta'.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma 18-quater
          dell'articolo  83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
          convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
          213,   recante   «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo
          economico,   la   semplificazione,  la  competitivita',  la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica e la perequazione
          tributaria»:
             «18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, sono stabilite le modalita' di effettuazione della
          comunicazione   dell'adesione  da  parte  del  contribuente
          prevista  dall'articolo  5-bis  del  decreto legislativo 19
          giugno 1997, n. 218».
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 4 del citato
          decreto  legislativo n. 218 del 1997, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «Art.  4 (Competenza degli uffici). - 1. Competente alla
          definizione   e'   l'ufficio   delle   entrate,  nella  cui
          circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.
             2.  Nel  caso  di  esercizio di attivita' d'impresa o di
          arti  e professioni in forma associata, di cui all'articolo
          5  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917 , ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in
          forma  societaria,  e in caso di societa' che optano per la
          trasparenza  fiscale  di  cui  agli  articoli 115 e 116 del
          medesimo  testo unico l'ufficio competente all'accertamento
          nei  confronti  della  societa',  dell'associazione  o  del
          titolare  dell'azienda  coniugale  effettua  la definizione
          anche  del  reddito  attribuibile ai soci, agli associati o
          all'altro    coniuge,    con   unico   atto   e   in   loro
          contraddittorio.   Nei   confronti  dei  soggetti  che  non
          aderiscono  alla  definizione  o  che,  benche' ritualmente
          convocati   secondo   le  precedenti  modalita'  non  hanno
          partecipato   al  contraddittorio,  gli  uffici  competenti
          procedono  all'accertamento sulla base della stessa; non si
          applicano  gli  articoli  2,  comma  5,  e 15, comma 1, del
          presente decreto.
             3. (abrogato).
             4. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 44 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   riguardante   la   partecipazione   dei  comuni
          all'accertamento dei redditi delle persone fisiche.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 15 del
          citato   decreto   legislativo   n.  218/1997,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
             «Art.  15  (Sanzioni  applicabili  nel  caso  di  omessa
          impugnazione).  - 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni
          indicate  nell'articolo  2,  comma 5, del presente decreto,
          nell'articolo   71   del  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          legislativo 26 aprile 1986, n. 131 , e nell'articolo 50 del
          testo  unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
          successioni  e donazioni, approvato con decreto legislativo
          31  ottobre  1990,  n. 346 , sono ridotte a un quarto se il
          contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento
          o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con
          adesione,  provvedendo  a  pagare,  entro il termine per la
          proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute,
          tenuto  conto  della  predetta  riduzione.  In ogni caso la
          misura  delle  sanzioni  non  puo'  essere  inferiore ad un
          quarto  dei minimi edittali previsti per le violazioni piu'
          gravi relative a ciascun tributo.
             2.  Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi
          3,  4  e  5,  ultimo  periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento delle somme dovute.
             2-bis.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 1, le
          sanzioni  ivi  indicate sono ridotte alla meta' se l'avviso
          di  accertamento  e  di liquidazione non e' stato preceduto
          dall'invito di cui all'articolo 5 o di cui all'articolo 11.
          La disposizione di cui al periodo precedente non si applica
          nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione
          ai   sensi  dell'articolo  5-bis  e  con  riferimento  alle
          maggiori   imposte   e   alle  altre  somme  relative  alle
          violazioni  indicate  nei  processi  verbali che consentono
          l'emissione  degli  accertamenti di cui all'articolo 41-bis
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  e successive modificazioni, e all'articolo
          54,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   ottobre   1972,   n.  633,  e  successive
          modificazioni.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
          generali  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per le
          violazioni  di  norme  tributarie, a norma dell'articolo 3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
             «Art.  22  (Ipoteca  e  sequestro conservativo). - 1. In
          base   all'atto   di  contestazione,  al  provvedimento  di
          irrogazione   della  sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione  e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della  commissione  tributaria  provinciale l'iscrizione di
          ipoteca  sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
          in  solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo di
          ufficiale  giudiziario,  al sequestro conservativo dei loro
          beni, compresa l'azienda.
             2.   Le   istanze  di  cui  al  comma  1  devono  essere
          notificate,  anche  tramite il servizio postale, alle parti
          interessate,  le  quali  possono,  entro venti giorni dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
             3.  Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa  con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
          camera  di  consiglio  utile,  disponendo  che  ne sia data
          comunicazione  alle  parti  almeno  dieci  giorni prima. La
          commissione decide con sentenza.
             4.  In  caso  di  eccezionale  urgenza o di pericolo nel
          ritardo,  il  presidente,  ricevuta l'istanza, provvede con
          decreto  motivato.  Contro il decreto e' ammesso reclamo al
          collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
          in camera di consiglio, provvede con sentenza.
             5.  Nei  casi  in  cui  non sussiste giurisdizione delle
          commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
          essere  presentate al tribunale territorialmente competente
          in   ragione   della  sede  dell'ufficio  richiedente,  che
          provvede  secondo  le  disposizioni del libro IV, titolo I,
          capo  III,  sezione  I,  del codice di procedura civile, in
          quanto applicabili.
             6.  Le  parti  interessate possono prestare, in corso di
          giudizio,  idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
          bancaria  o  assicurativa.  In tal caso l'organo dinanzi al
          quale  e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
          adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
             7.  I  provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
          termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
          notificato  atto  di contestazione o di irrogazione. In tal
          caso,    il   presidente   della   commissione   tributaria
          provinciale  ovvero il presidente del tribunale dispongono,
          su   istanza   di   parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente
          richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
          perdono  altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
          non  passata  in  giudicato,  che  accoglie il ricorso o la
          domanda.    La   sentenza   costituisce   titolo   per   la
          cancellazione   dell'ipoteca.   In   caso  di  accoglimento
          parziale,   su   istanza   di  parte,  il  giudice  che  ha
          pronunciato  la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
          dell'iscrizione   o   del  sequestro;  se  la  sentenza  e'
          pronunciata  dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
          la   cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso  per
          cassazione.».
             - L'art. 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
          472, e' citato nelle note al comma 5 del presente articolo.
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 25, comma 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  recante  «Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito»:
             «2.  La cartella di pagamento, redatta in conformita' al
          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,
          contiene  l'intimazione  ad  adempiere l'obbligo risultante
          dal  ruolo  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
          notificazione,  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza, si
          procedera' ad esecuzione forzata».
             -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo  13  aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
          servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
          delega  prevista  dalla  legge  28 settembre 1998, n. 337»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  19  (Discarico  per inesigibilita'). - 1. Ai fini
          del   discarico   delle   quote   iscritte   a   ruolo,  il
          concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente
          creditore,   una   comunicazione  di  inesigibilita'.  Tale
          comunicazione  viene  redatta  e trasmessa con le modalita'
          stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
             2.   Costituiscono  causa  di  perdita  del  diritto  al
          discarico:
              a)    la    mancata    notificazione    imputabile   al
          concessionario,  della  cartella  di  pagamento,  entro  il
          quinto mese successivo alla consegna del ruolo nonche', nel
          caso  previsto  dall'articolo  32, comma 2, lettera b), del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo
          mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
              b)  la  mancata comunicazione all'ente creditore, anche
          in  via  telematica, con cadenza annuale, dello stato delle
          procedure  relative  alle singole quote comprese nei ruoli;
          la  prima comunicazione e' effettuata entro il diciottesimo
          mese  successivo  a  quello  di  consegna  del  ruolo. Tale
          comunicazione  e' effettuata con le modalita' stabilite con
          decreto del Ministero delle finanze;
              c)  la  mancata  presentazione,  entro  il  terzo  anno
          successivo  alla consegna del ruolo, della comunicazione di
          inesigibilita'  prevista dal comma 1. Tale comunicazione e'
          soggetta  a successiva integrazione se, alla data della sua
          presentazione,  le procedure esecutive sono ancora in corso
          per causa non imputabile al concessionario;
              d)  il  mancato  svolgimento  dell'azione  esecutiva su
          tutti  i beni del contribuente la cui esistenza, al momento
          del  pignoramento,  risultava  dal  sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze,  a meno che i beni pignorati non
          fossero  di  valore  pari  al doppio del credito iscritto a
          ruolo,  nonche'  sui  nuovi  beni la cui esistenza e' stata
          comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
              d-bis)   il   mancato   svolgimento   delle   attivita'
          conseguenti   alle   segnalazioni  di  azioni  esecutive  e
          cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;
              e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo,
          se   imputabile   al  concessionario;  sono  imputabili  al
          concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto
          al   discarico   i   vizi   e   le  irregolarita'  compiute
          nell'attivita'  di  notifica  della cartella di pagamento e
          nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi
          concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarita'
          non hanno influito sull'esito della procedura.
             3.    Decorsi    tre   anni   dalla   comunicazione   di
          inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
          concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.
             4.  Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in
          ogni  momento,  il  potere  dell'ufficio  di  comunicare al
          concessionario  l'esistenza  di nuovi beni da sottoporre ad
          esecuzione  e  di  segnalare  azioni cautelari ed esecutive
          nonche'  conservative  ed  ogni altra azione prevista dalle
          norme  ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al
          fine  di  riscuotere  le somme iscritte a ruolo. A tal fine
          l'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate si avvale anche del
          potere  di  cui  all'articolo  32,  primo  comma n. 7), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  51,  secondo  comma  n.  7),  del  decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. A tal
          fine  l'ufficio  dell'Agenzia delle entrate si avvale anche
          del  potere  di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  51,  secondo  comma  n.  7),  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
             5.  La  documentazione  cartacea relativa alle procedure
          esecutive poste in essere dal concessionario e' conservata,
          fino  al  discarico  delle  relative  quote,  dallo  stesso
          concessionario.
             6.  Fino  al discarico di cui al comma 3, l'ufficio puo'
          richiedere   al   concessionario   la   trasmissione  della
          documentazione  relativa  alle  quote  per le quali intende
          esercitare  il  controllo  di merito, ovvero procedere alla
          verifica    della    stessa    documentazione   presso   il
          concessionario;  se entro trenta giorni dalla richiesta, il
          concessionario   non   consegna,   ovvero   non   mette   a
          disposizione,  tale  documentazione  perde  il  diritto  al
          discarico della quota.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente»:
             «Art.11  (Interpello  del  contribuente).  -  1. Ciascun
          contribuente      puo'      inoltrare      per     iscritto
          all'amministrazione   finanziaria,   che   risponde   entro
          centoventi  giorni,  circostanziate e specifiche istanze di
          interpello  concernenti  l'applicazione  delle disposizioni
          tributarie  a  casi  concreti e personali, qualora vi siano
          obiettive   condizioni   di   incertezza   sulla   corretta
          interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione
          dell'istanza  non  ha effetto sulle scadenze previste dalla
          disciplina tributaria.
             2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta
          e   motivata,   vincola   con  esclusivo  riferimento  alla
          questione    oggetto    dell'istanza   di   interpello,   e
          limitatamente  al richiedente. Qualora essa non pervenga al
          contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende
          che  l'amministrazione  concordi con l'interpretazione o il
          comportamento  prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto,
          anche  a  contenuto  impositivo o sanzionatorio, emanato in
          difformita'  dalla  risposta, anche se desunta ai sensi del
          periodo precedente, e' nullo.
             3.  Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di
          interpello,   non  possono  essere  irrogate  sanzioni  nei
          confronti  del contribuente che non abbia ricevuto risposta
          dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al
          comma 1.
             4.  Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da
          un  numero  elevato  di  contribuenti  concerna  la  stessa
          questione  o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione
          finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una
          circolare  o  una risoluzione tempestivamente pubblicata ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2.
             5.  Con  decreto del Ministro delle finanze, adottato ai
          sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri
          nelle  materie  di  loro  competenza,  sono determinati gli
          organi,   le   procedure   e   le  modalita'  di  esercizio
          dell'interpello   e   dell'obbligo  di  risposta  da  parte
          dell'amministrazione finanziaria.
             6.  Resta  fermo  quanto previsto dall'articolo 21 della
          legge  30  dicembre  1991,  n. 413, relativo all'interpello
          della    amministrazione    finanziaria    da   parte   dei
          contribuenti.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 21 della legge
          30   dicembre  1991,  n.  413,  recante  «Disposizioni  per
          ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
          e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
          la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
          imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
          definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
          delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
          amnistia  per  reati  tributari;  istituzioni dei centri di
          assistenza fiscale e del conto fiscale»:
             «Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del
          Ministro   delle   finanze,   il  comitato  consultivo  per
          l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il
          compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
             2.    La    richiesta    di   parere   deve   riguardare
          l'applicazione,   ai   casi   concreti   rappresentati  dal
          contribuente,  delle  disposizioni contenute negli articoli
          37,  comma  terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600  ,  e  successive
          modificazioni.   La   richiesta  di  parere  puo'  altresi'
          riguardare,  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 74,
          comma  2,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, la
          qualificazione   di   determinate   spese,   sostenute  dal
          contribuente,  tra  quelle  di  pubblicita' e di propaganda
          ovvero tra quelle di rappresentanza.
             3.   Il   parere   reso   dal   comitato   ha  efficacia
          esclusivamente   ai   fini   e   nell'ambito  del  rapporto
          tributario.  Nella eventuale fase contenziosa l'onere della
          prova  viene  posto  a  carico  della  parte  che non si e'
          uniformata al parere del comitato.
             4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme
          antielusive,   nominato  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, e' composto dai seguenti membri:
              a)  i direttori generali della direzione generale delle
          imposte  dirette  e  della direzione generale delle tasse e
          imposte  indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio
          centrale  per  gli  studi di diritto tributario comparato e
          per le relazioni internazionali;
              b) il comandante generale della Guardia di finanza;
              c)  il  direttore del servizio centrale degli ispettori
          tributari;
              d)   il   direttore   dell'ufficio   del  coordinamento
          legislativo;
              e)   due   componenti  del  Consiglio  superiore  delle
          finanze,  non appartenenti all'Amministrazione finanziaria,
          designati dal Consiglio stesso;
              f)  tre  esperti  in  materia  tributaria designati dal
          Ministro delle finanze.
             5.  I membri del comitato possono farsi rappresentare da
          funzionari,  di grado non inferiore a primo dirigente, e da
          ufficiali  superiori;  possono  altresi' farsi assistere da
          personale   delle   qualifiche   e   grado   indicati   che
          partecipano,  in  tal  caso,  alle  sedute senza diritto di
          voto.  Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori
          attribuiti agli uffici finanziari.
             6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di
          concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo
          17della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono stabiliti
          l'organizzazione  interna,  il funzionamento e le dotazioni
          finanziarie del comitato.
             7.  Il  presidente del comitato e' nominato dal Ministro
          delle  finanze,  con  proprio  decreto,  tra  i  membri del
          comitato stesso.
             8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato
          non  appartenenti  all'Amministrazione finanziaria verranno
          stabilite  ogni  triennio  con  decreto  del Ministro delle
          finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
             9.  Il contribuente, anche prima della conclusione di un
          contratto,  di  una  convenzione o di un atto che possa dar
          luogo  all'applicazione  delle  disposizioni richiamate nel
          comma   2,   puo'  richiedere  il  preventivo  parere  alla
          competente  direzione  generale del Ministero delle finanze
          fornendole  tutti  gli  elementi  conoscitivi utili ai fini
          della  corretta qualificazione tributaria della fattispecie
          prospettata.  La  mancata comunicazione del parere da parte
          dell'Agenzia   delle   entrate  entro  120  giorni  e  dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.
             10. (abrogato).
             11.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio
          delle   richieste   di  parere  alla  competente  direzione
          generale  e  per  la  comunicazione  dei  pareri  stessi al
          contribuente.
             12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150
          milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
          delle maggiori entrate recate dalla presente legge.».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'articolo 37-bis,
          comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29
          settembre  1973,  n.  600,  recante «Disposizioni comuni in
          materia di accertamento delle imposte sui redditi»:
             «Art.   37-bis   (Disposizioni   antielusive).  -  1.-7.
          (Omissis).
             8.  Le  norme  tributarie che, allo scopo di contrastare
          comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
          crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
          ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
          disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
          particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
          verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
          istanza al direttore regionale delle entrate competente per
          territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
          indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
          disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
          emanare  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono disciplinate le modalita' per
          l'applicazione del presente comma.».
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997,
          n.  195,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2
          luglio    1997,    reca    «Regolamento    concernente   la
          determinazione  dei  termini e delle modalita' da osservare
          per  l'invio  delle  richieste  di  parere  alla competente
          Direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi
          al contribuente.».
             -  L'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in
          materia  di  accertamento  delle  imposte  sui redditi», e'
          contenuto,  unitamente  agli articoli da 32 a 45 nel TITOLO
          IV (Accertamento e controlli) di tale decreto.
             -  L'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto», e' contenuto, unitamente
          agli   articoli   da   51-bis   a   66-bis  nel  TITOLO  IV
          (Accertamento e riscossione) di tale decreto.
             -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 71 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
             «Art.  71  (Personale).  -  1. Il rapporto di lavoro del
          personale  dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
          dalla  contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
          il  rapporto  di lavoro privato, in conformita' delle norme
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
          attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
          le   agenzie   fiscali;   ciascuna   agenzia  definisce  la
          contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
             2.  Al  fine  di  garantire  l'imparzialita'  e  il buon
          andamento  nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
          alle  agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
          mesi   dall'entrata   in   vigore   del   presente  decreto
          legislativo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 2, della
          legge  23  agosto  1988,  n. 400, sono emanate disposizioni
          idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
          personale.
             3.  Il  regolamento di amministrazione e' deliberato, su
          proposta   del  direttore  dell'agenzia,  dal  comitato  di
          gestione  ed e' sottoposto al ministro vigilante secondo le
          disposizioni   dell'articolo   60   del   presente  decreto
          legislativo.  In  particolare  esso,  in  conformita' con i
          principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
              a)   disciplina  l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dell'agenzia;
              b)  detta  le  norme  per  l'assunzione  del  personale
          dell'agenzia,  per  l'aggiornamento  e  per  la  formazione
          professionale;
              c)   fissa   le  dotazioni  organiche  complessive  del
          personale dipendente dall'agenzia;
              d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.».
             - Si riporta il testo vigente dell'art. 36-bis, comma 8,
          del  citato  decreto del Presidente della Repubblica del 29
          settembre 1973, n. 600»:
             «Art.    36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
             2.  Sulla  base  dei  dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
              a)   correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
              b)   correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
              c)  ridurre  le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
              d)  ridurre  le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
              e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
              f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita'  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
             2-bis.  Se  vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
          effettuazione  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
             3.  Quando  dai  controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
          imposta,   l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato  al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
             4.   I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.».
             -  Si  riporta il testo vigente dell'articolo 54-bis del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633:
             «Art.  54-bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alle   dichiarazioni).   -   1.  Avvalendosi  di  procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
             2.  Sulla  base  dei  dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
              a)   correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
              b)   correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
              c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita'  dei versamenti dell'imposta risultante dalla
          dichiarazione  annuale  a titolo di acconto e di conguaglio
          nonche'  dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
             2-bis.  Se  vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
          puo'  provvedere,  anche  prima  della  presentazione della
          dichiarazione   annuale,   a   controllare   la  tempestiva
          effettuazione  dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
          sensi  dell'articolo1,  comma 4, del decreto del Presidente
          della  Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
          7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1999,  n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge 29
          dicembre 1990, n. 405.
             3.  Quando  dai  controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
          ai  sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una maggiore
          imposta,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
          e  per  gli  effetti  di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
             4.   I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.»
             -  Si  riporta il testo vigente dell'articolo 36-ter del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600:
             «Art.  36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1.  Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle
          dichiarazioni  presentate  dai contribuenti e dai sostituti
          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
             2.  Senza  pregiudizio  dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
              a)  escludere  in  tutto  o  in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti    d'imposta,    dalle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo  20,  terzo  comma, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
              b)   escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'articolo 78, comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
              c)  escludere  in  tutto  o  in  parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
              d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati   risultanti   dalle   dichiarazioni  e  ai  documenti
          richiesti ai contribuenti;
              e)  liquidare  la  maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
              f)   correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
             3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2,  il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
             4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 43 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
             «Art.  43  (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
             Nei  casi  di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  titolo  I  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31  dicembre  del quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
             In  caso  di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'articolo 331 del codice di procedura penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.
             Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.   Nell'avviso   devono   essere  specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art. 57 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
             «Art.  57  (Termine  per gli accertamenti). - Gli avvisi
          relativi  alle  rettifiche  e  agli  accertamenti  previsti
          nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere
          notificati,  a  pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
          quarto  anno successivo a quello in cui e' stata presentata
          la   dichiarazione.  Nel  caso  di  richiesta  di  rimborso
          dell'eccedenza   d'imposta   detraibile   risultante  dalla
          dichiarazione  annuale,  se  tra  la data di notifica della
          richiesta  di  documenti  da  parte  dell'ufficio e la data
          della  loro  consegna  intercorre  un  periodo  superiore a
          quindici  giorni,  il  termine  di decadenza, relativo agli
          anni  in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a
          rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello
          compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
             In  caso  di  omessa  presentazione della dichiarazione,
          l'avviso  di  accertamento  dell'imposta  a norma del primo
          comma  dell'art.  55  puo'  essere  notificato  fino  al 31
          dicembre  del  quinto  anno  successivo  a quello in cui la
          dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
             In  caso  di violazione che comporta obbligo di denuncia
          ai  sensi  dell'articolo 331 del codice di procedura penale
          per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
          2000,  n.  74,  i  termini  di cui ai commi precedenti sono
          raddoppiati  relativamente  al periodo di imposta in cui e'
          stata commessa la violazione.
             Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito  nei commi
          precedenti  le rettifiche e gli accertamenti possono essere
          integrati  o modificati, mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.    Nell'avviso   devono   essere   specificamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti   attraverso   i   quali  sono  venuti  a  conoscenza
          dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.».
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'art.17 del decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  recante  «Norme di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni»:
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
              a)  alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento
          diretto  ai  sensi  dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
          1973,  n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
          citato  articolo  3  resta ferma la facolta' di eseguire il
          versamento   presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato;  in  tal  caso non e' ammessa la
          compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis) (soppressa);
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione    coordinata    e   continuativa   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
          n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
          1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio sanitario
          nazionale  di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
          41,  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  4 del D.L. 23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          L. 22 marzo 1995, n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
             2-bis. (soppresso).».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  331  del codice di
          procedura penale:
             «Art.  331  (Denuncia  da  parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito  dall'articolo  347,  i  pubblici ufficiali e gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  reato  perseguibile  di  ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
             2.  La  denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
             3.  Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
             4.   Se,   nel   corso   di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.»
             -  Si  riporta  il testo vigente dell'articolo 10-quater
          del  decreto  legislativo  10  marzo  2000,  n. 74, recante
          «Nuova  disciplina  dei  reati  in  materia  di imposte sui
          redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a norma dell'articolo 9
          della legge 25 giugno 1999, n. 205»:
             «Art.10-quater   (Indebita   compensazione).   -  1.  La
          disposizione  di  cui  all'articolo  10-bis si applica, nei
          limiti  ivi  previsti,  anche a chiunque non versa le somme
          dovute,    utilizzando    in    compensazione,   ai   sensi
          dell'articolo  17del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, crediti non spettanti o inesistenti.»
             -  Si  riporta  il  testo vigente dell'articolo 1, comma
          421,   della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
             «421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
          dagli  articoli  31  e  seguenti del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e successive
          modificazioni,  nonche' quelli previsti dagli articoli 51 e
          seguenti  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633, e successive modificazioni, per la
          riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
          in  parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
          modificazioni,   l'Agenzia   delle   entrate  puo'  emanare
          apposito   atto  di  recupero  motivato  da  notificare  al
          contribuente con le modalita' previste dall'articolo 60 del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del
          1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
          attivita'  di  recupero  delle somme di cui all'articolo 1,
          comma   3,   del   decreto-legge  20  marzo  2002,  n.  36,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002,
          n.  96,  e  all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 24
          dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 2003, n. 27.».
             -  L'art.  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241,  recante  «Norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni”,  e' citato nelle note al comma 14 del
          presente articolo.
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 15-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602,  recante  «Disposizioni  sulla  riscossione  delle
          imposte sul reddito»:
             «Art.  15-bis  (Iscrizioni nei ruoli straordinari). - 1.
          In  deroga  all'articolo  15,  nei  ruoli  straordinari  le
          imposte,  gli  interessi  e  le  sanzioni sono iscritti per
          l'intero  importo  risultante  dall'avviso di accertamento,
          anche se non definitivo.».
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'articolo 25
          del  citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 602
          del 1973:
             «1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento,
          al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti
          dei  quali  procede,  a  pena  di  decadenza,  entro  il 31
          dicembre:
              a)  del terzo anno successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione,  ovvero  a  quello  di  scadenza  del
          versamento  dell'unica  o  ultima rata se il termine per il
          versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
          oltre  il  31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e'
          presentata,  per  le  somme  che risultano dovute a seguito
          dell'attivita'   di   liquidazione  prevista  dall'articolo
          36-bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre  1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo
          a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto
          d'imposta  per le somme che risultano dovute ai sensi degli
          articoli  19  e  20  del  testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
              b) del quarto anno successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione,  per  le somme che risultano dovute a
          seguito   dell'attivita'   di  controllo  formale  prevista
          dall'articolo  36-ter  del  citato  decreto  del Presidente
          della Repubblica n. 600 del 1973;
              c)   del  secondo  anno  successivo  a  quello  in  cui
          l'accertamento  e' divenuto definitivo, per le somme dovute
          in base agli accertamenti dell'ufficio.
             (Omissis)».
             -   Si   riporta   il  testo  vigente  dell'art.  2  del
          decreto-legge  16  settembre  2008,  n. 143, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,
          recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del
          sistema  giudiziario»  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
             «Art.  2  (Fondo  unico giustizia). - 1. Il Fondo di cui
          all'articolo  61,  comma  23,  del  decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n. 133, denominato: «Fondo unico giustizia»,
          e'  gestito  da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita'
          stabilite  con  il  decreto di cui al predetto articolo 61,
          comma 23.
             2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi
          interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
              a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
              b)  di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
          procedura penale;
              c)  relativi  a  titoli al portatore, a quelli emessi o
          garantiti  dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
          di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
          di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
          attivita'  finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
          oggetto   di  provvedimenti  di  sequestro  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,   inclusi   quelli   di   cui   al  decreto
          legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
              c-bis)  depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
          e  altri  operatori finanziari, in relazione a procedimenti
          civili  di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
          non  reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
          data  in  cui  il  procedimento  si  e'  estinto o e' stato
          comunque  definito  o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
          assegnazione,   di  distribuzione  o  di  approvazione  del
          progetto  di  distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
          dal  passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
          controversia;
              c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
          decreto   16   marzo   1942,   n.   267,   come  sostituito
          dall'articolo  107  del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
          n. 5.
             3.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  Poste Italiane S.p.A., le banche e
          gli  altri  operatori finanziari, depositari delle somme di
          denaro,  dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
          al  comma  2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
          valori,   i  crediti,  i  conti,  i  libretti,  nonche'  le
          attivita'  di  cui  alla  lettera  c) del comma 2. Entro lo
          stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
          operatori  finanziari  trasmettono  a  Equitalia  Giustizia
          S.p.A.,  con modalita' telematica e nel formato elettronico
          reso  disponibile  dalla medesima societa' sul proprio sito
          internet    all'indirizzo   www.equitaliagiustizia.it,   le
          informazioni   individuate   con   decreto   del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  giustizia,  da  emanarsi entro quindici giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
          dalla  data  di  intestazione  di  cui  al  primo  periodo,
          Equitalia  Giustizia  S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
          alla  medesima  data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
          ovvero  dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
          delle   somme   sequestrate   disposte  anteriormente  alla
          predetta data.
             3-bis.  In caso di omessa intestazione ovvero di mancata
          trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma
          3,  il  Ministero dell'economia e delle finanze applica nei
          riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle banche
          e degli altri operatori finanziari autori dell'illecito una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  nella misura prevista
          dall'articolo  1,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  con riferimento
          all'ammontare  delle risorse di cui al comma 3 del presente
          articolo  per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
          la  trasmissione  delle relative informazioni. Il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  verifica  il  corretto
          adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
          societa'  Poste  italiane S.p.A, delle banche e degli altri
          operatori  finanziari,  anche  avvalendosi  del Corpo della
          guardia  di  finanza,  che  opera  a  tal fine con i poteri
          previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
          imposta sul valore aggiunto;
             4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia» tutti
          i  conti  correnti  ed  i  conti  di deposito che Equitalia
          Giustizia  S.p.A.,  successivamente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
          le    ulteriori    risorse    derivanti   dall'applicazione
          dell'articolo  61,  comma  23,  del decreto-legge 25 giugno
          2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
          agosto  2008,  n.  133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
          codice  di  procedura penale, i relativi utili di gestione,
          nonche'  i controvalori degli atti di disposizione dei beni
          confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
             5.  Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, alle unita'
          previsionali  di base dello stato di previsione della spesa
          del  Ministero  della  giustizia  concernenti  le  spese di
          investimento  di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
          24  dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
          anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
          decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
          procedura    penale,    e'   stata   decisa   dal   giudice
          dell'esecuzione  ma non ancora eseguita la devoluzione allo
          Stato delle somme medesime.
             6.  Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, e'
          determinata  altresi'  la remunerazione massima spettante a
          titolo  di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
          delle  finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
          a  Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
          intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
          predetto  articolo  61, comma 23, sono inoltre stabilite le
          modalita'  di  utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
          da  parte  dell'amministratore  delle  somme o dei beni che
          formano  oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
          pagamento  delle  spese di conservazione o amministrazione,
          le  modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
          gestite  da  Equitalia  Giustizia S.p.A., nonche' la natura
          delle  risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
          e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
          che  venga  garantita  la pronta disponibilita' delle somme
          necessarie   per  eseguire  le  restituzioni  eventualmente
          disposte.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il   Ministro   dell'interno,   puo'  essere  rideterminata
          annualmente   la  misura  massima  dell'aggio  spettante  a
          Equitalia Giustizia S.p.A.
             7.   Con   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della giustizia e con
          il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo
          quanto  disposto  al  comma  5,  fino a una percentuale non
          superiore  al  30 per cento relativamente alle sole risorse
          oggetto  di  sequestro  penale  o  amministrativo, le quote
          delle  risorse,  rese  disponibili  per  massa  e in base a
          criteri    statistici,    intestate    “Fondo   unico
          giustizia”, anche frutto di utili della loro gestione
          finanziaria, da destinare:
              a)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          dell'interno  per  la tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'articolo  18,  comma 1, lettera c), della legge 23
          febbraio  1999,  n.  44,  e  del  Fondo di rotazione per la
          solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
          all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
              b)  in  misura  non inferiore ad un terzo, al Ministero
          della  giustizia  per  assicurare  il  funzionamento  e  il
          potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
          istituzionali;
              c) all'entrata del bilancio dello Stato.
             7-bis.  Le  quote  minime delle risorse intestate «Fondo
          unico  giustizia», di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
          possono  essere  modificate  con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  in  caso  di  urgenti necessita',
          derivanti   da   circostanze   gravi  ed  eccezionali,  del
          Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
             7-ter.  Con  riferimento  alle  somme di cui al comma 2,
          lettere  c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
          formate   destinando  le  risorse  in  via  prioritaria  al
          potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
          giustizia.
             7-quater.  Con  decreto interdipartimentale del Capo del
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, di
          concerto  con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e con
          il  Capo  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza, la
          percentuale  di  cui  all'alinea  del  comma  7 puo' essere
          elevata  fino  al  50 per cento in funzione del progressivo
          consolidamento dei dati statistici.
             8.  Il  comma  24  dell'articolo 61 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
             9.  All'articolo  676,  comma 1, del codice di procedura
          penale,  come  modificato dall'articolo 2, comma 613, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  le  parole:  «o  alla
          devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
          sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
             10.  Dalla  gestione  del  «Fondo  unico giustizia», non
          devono  derivare  oneri,  ne'  obblighi  giuridici a carico
          della finanza pubblica.