(( Art. 27 bis 
 
             Nullita' di clausole nei contratti bancari 
 
  1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate  che  prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in  assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido. ))