(( Art. 27 quater 
 
                  Organi delle fondazioni bancarie 
 
  1. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  17
maggio 1999,  n.  153,  dopo  le  parole:  «prevedendo  modalita'  di
designazione e di nomina» sono inserite le seguenti:  «,  ispirate  a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla  valorizzazione  dei
principi di onorabilita' e professionalita',» e dopo la lettera g) e'
inserita la seguente: 
    «g-bis) previsione, tra le ipotesi  di  incompatibilita'  di  cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio  di  cariche  negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o  di  funzioni  di
direzione   di   societa'   concorrenti   della   societa'   bancaria
conferitaria o di societa' del suo gruppo». ))