(( Art. 27 quinquies 
 
     Termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento 
 
  1. Il comma 7 dell'articolo  120-quater  del  testo  unico  di  cui
decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi  entro  il
termine di dieci giorni dalla  data  in  cui  il  cliente  chiede  al
mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario  l'esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui  la  surrogazione
non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause  dovute
al  finanziatore  originario,  quest'ultimo  e'  comunque  tenuto   a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento  del  valore  del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di  ritardo.  Resta
ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo  sia  dovuto  a  cause
allo stesso imputabili». ))