(( Art. 27-bis 
 
 
Misure di semplificazione per  l'accesso  alle  agevolazioni  per  le
assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli  incubatori
                           certificati )) 
 
  ((1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di  cui
all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  24
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  con  le  seguenti
modalita' semplificate:)) 
  (( a) il credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale  altamente
qualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessione
del credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;)) 
  (( b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria  rispetto
alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello
stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimo
articolo.))