Art. 27 
 
 
Remunerazione con strumenti finanziari della  start-up  innovativa  e
                     dell'incubatore certificato 
 
  1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle
start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  degli
incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propri
amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumenti
finanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   preveda
l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di
tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  reddito
imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  fini
contributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritti
non siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  che
direttamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  o
dall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stesso
soggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatore
certificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  siano
ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  che
non ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibile
dei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
d'imposta in cui avviene la cessione. 
  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con
riferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziari
partecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   e
dall'incubatore  certificato  con  i  quali   i   soggetti   suddetti
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi
da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  da
un incubatore certificato. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento
al reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  dai
diritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzione
attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. 
  4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi
emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di
start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua
l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene
luogo del pagamento. 
  5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso
degli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sono
assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta, di seguito, l'articolo 9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986,  n.  917,
          "Approvazione del testo unico delle imposte  sui  redditi",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.: 
              "Art. 9. Determinazione dei  redditi  e  delle  perdite
          [Testo post riforma 2004] 
              1. I redditi e le perdite che concorrono a  formare  il
          reddito  complessivo  sono  determinati  distintamente  per
          ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei  successivi
          capi, in base al risultato complessivo  netto  di  tutti  i
          cespiti che rientrano nella stessa categoria. 
              2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera sono valutati secondo il cambio del  giorno  in  cui
          sono stati percepiti o sostenuti o del  giorno  antecedente
          piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
          cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
          valutati in base al valore normale dei beni e  dei  servizi
          da cui sono costituiti. In caso di conferimenti  o  apporti
          in societa' o in  altri  enti  si  considera  corrispettivo
          conseguito  il  valore  normale  dei  beni  e  dei  crediti
          conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono  negoziati
          in  mercati  regolamentati   italiani   o   esteri   e   il
          conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
          non puo' essere inferiore al valore normale  determinato  a
          norma del successivo comma 4, lettera a). 
              3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
          4 per i beni  ivi  considerati,  si  intende  il  prezzo  o
          corrispettivo mediamente praticato per i beni e  i  servizi
          della stessa specie o similari,  in  condizioni  di  libera
          concorrenza e al medesimo  stadio  di  commercializzazione,
          nel tempo e nel luogo in cui i beni o  servizi  sono  stati
          acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
          piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si
          fa riferimento, in quanto  possibile,  ai  listini  o  alle
          tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i  servizi  e,
          in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle  camere  di
          commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
          sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a  disciplina
          dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 
              4. Il valore normale e' determinato: 
              a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati
          in mercati regolamentati italiani o esteri,  in  base  alla
          media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; 
              b) per le altre azioni, per le quote  di  societa'  non
          azionarie e per i  titoli  o  quote  di  partecipazione  al
          capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione  al
          valore del patrimonio netto della societa' o ente,  ovvero,
          per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
          complessivo dei conferimenti; 
              c) per le obbligazioni e gli altri  titoli  diversi  da
          quelli indicati alle lettere a) e b),  comparativamente  al
          valore normale dei titoli aventi  analoghe  caratteristiche
          negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e,  in
          mancanza, in base ad altri elementi determinabili  in  modo
          obiettivo. 
              5. Ai fini delle imposte sui  redditi  le  disposizioni
          relative alle cessioni a titolo oneroso valgono  anche  per
          gli atti a titolo  oneroso  che  importano  costituzione  o
          trasferimento  di  diritti  reali  di  godimento  e  per  i
          conferimenti in societa'.".