Art. 27 
 
 
               Modalita' di nomina dei membri italiani 
                  presso il Comitato delle regioni 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  propone  al  Consiglio
dell'Unione europea i  membri  titolari  e  i  membri  supplenti  del
Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i  membri  titolari  e
supplenti del Comitato delle regioni sono indicati, per le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano, dalla  Conferenza  delle
regioni e  delle  province  autonome,  per  la  rappresentanza  delle
assemblee legislative  regionali,  dalla  Conferenza  dei  presidenti
delle assemblee legislative delle regioni e delle  province  autonome
e, per  le  province  e  per  i  comuni,  rispettivamente,  dall'UPI,
dall'ANCI e dall'UNCEM, secondo i criteri definiti  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 assicura  la  rappresentanza  delle
assemblee  legislative  regionali,  nonche'  la  corrispondenza   tra
ciascun membro titolare e il rispettivo supplente. 
  4. In caso di decadenza in corso di mandato di uno  dei  membri  di
cui  al  comma  1,  l'indicazione   del   sostituto   e'   comunicata
dall'organismo competente alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento per gli affari regionali ai  fini  della  proposta  al
Consiglio dell'Unione europea. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
          si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per il testo dell'articolo 8 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'articolo 2.