Art. 27 
 
 
                             L'assemblea 
 
  1. L'assemblea e' costituita dagli avvocati  iscritti  all'albo  ed
agli elenchi  speciali.  Essa  elegge  i  componenti  del  consiglio;
approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere
sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra
funzione attribuita dall'ordinamento professionale. 
  2. L'assemblea, previa delibera del  consiglio,  e'  convocata  dal
presidente o, in caso di suo impedimento, dal  vicepresidente  o  dal
consigliere piu' anziano per iscrizione. 
  3. Le regole per il  funzionamento  dell'assemblea  e  per  la  sua
convocazione, nonche' per l'assunzione delle relative delibere,  sono
stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e
con le modalita' nello stesso stabilite. 
  4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta  l'anno  per
l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.  L'assemblea  per
la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il
mese di gennaio successivo alla scadenza. 
  5. Il consiglio delibera altresi'  la  convocazione  dell'assemblea
ogniqualvolta lo ritenga necessario o  qualora  ne  faccia  richiesta
almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti
nell'albo.