Art. 27 
 
        Disposizioni sulla posizione di comando del personale 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, le amministrazioni di appartenenza dispongono la posizione di
comando entro quindici giorni dalla  richiesta  del  Ministero  degli
affari esteri. 
  2. La posizione di comando presso l'Autorita' nazionale -  UAMA  di
ufficiali fino al grado di tenente colonnello e' considerato incarico
equipollente ai fini dell'avanzamento di cui all'articolo 1123, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo dell'art.  17,  comma  14,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, e' il seguente: 
              «14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta.». 
              - Il testo dell'art. 1123, comma  1,  lettera  d),  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' il seguente: 
                «d) tenente colonnello: tre anni di  servizio  presso
          gli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   o
          nell'area tecnico-operativa o nell'organizzazione  centrale
          dell'area tecnico-amministrativa o incarico equipollente.».